REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 57 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 22 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2006, n.
41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche
ed integrazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l. r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «dal Direttore generale
del Dipartimento regionale competente per materia,» sono inserite le
seguenti: «dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale,».
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 41/2006, e’
inserito il seguente:
«4-bis. Il Comitato nomina a maggioranza i direttori dei
Dipartimenti interaziendali eventualmente costituiti fra tutte le
Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell’area, su
proposta dei direttori delle strutture complesse e semplici dei
Dipartimenti che li compongono. Alla nomina non partecipa l’Assessore
regionale competente per materia.».

Art. 2 Modifica dell’articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le seguenti: «a-bis. il direttore generale del Dipartimento regionale competente; a-ter. il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale;».

Art. 3

Modifica dell’articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r.
41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserita la
seguente:
«j-bis) un medico di medicina generale convenzionato con la ASL
di competenza, indicato dalle Organizzazioni sindacali di
categoria.».

Art. 4

Modifica dell’articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 41/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti
periodi:
«Ai fini della nomina a direttore sanitario sono considerati
utili anche i periodi durante i quali venga svolta qualificata
attivita’ presso organismi che operino in campo sanitario e
sociosanitario formalmente costituiti dalla Regione, da strutture o
enti sanitari. Ai fini della nomina a direttore amministrativo e’
riconosciuta altresi’ l’attivita’ di direzione tecnica o
amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario,
purche’ la durata complessiva dell’attivita’ sia stata di almeno
cinque anni, abbia comportato l’assunzione di responsabilita’
dirigenziale in ordine ai risultati dell’ente, struttura o azienda di
appartenenza e siano state acquisite comprovate esperienze di natura
giuridico amministrativa.».

Art. 5

Modifiche dell’articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «Ad ogni Dipartimento» e’
inserita la seguente: «sanitario».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il direttore del Dipartimento amministrativo o tecnico e’
nominato, con atto motivato, dal direttore generale dell’Azienda.
1-ter. Il direttore del Dipartimento interaziendale e’ nominato
dal Comitato dell’area ottimale interessata, qualora afferente a
tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte
dell’area, o dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti
equiparati interessati. Qualora il Dipartimento interaziendale sia
sanitario la nomina e’ effettuata su proposta del Comitato di
Dipartimento.
1-quater. Il direttore del Dipartimento di interesse regionale e’
nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei direttori generali
delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le cui strutture facciano
parte del Dipartimento.».

Art. 6 Inserimento dell’articolo 43 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente: «Art. 43-bis (Attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro). – 1. Le attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulle strutture gestite direttamente dalle Aziende sanitarie locali sono svolte dalle Unita’ Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di un’Azienda sanitaria locale diversa da quella cui compete la gestione delle strutture stesse. 2. La Giunta regionale individua le Unita’ Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro competenti a effettuare le attivita’ di vigilanza, ispezione e controllo di cui al comma 1.».

Art. 7 Inserimento del Capo I del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario Regionale» della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente: «CAPO I Ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Regionale».

Art. 8 Inserimento dell’articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 44-bis (Ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale, definizione e funzione). – 1. I ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale rivestono natura dichiarativa e riproduttiva della posizione matricolare dei singoli dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all’articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale. 2. I ruoli registrano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati e Agenzia Sanitaria Regionale che ne sono responsabili, i dati matricolari di ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato e costituiscono lo strumento informativo per effettuare i sorteggi dei componenti delle commissioni concorsuali.».

Art. 9

Inserimento dell’articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Dopo l’articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente:
«Art. 44-ter (Declaratoria dei ruoli nominativi del personale del
Servizio Sanitario Regionale). – 1. Il personale del Servizio
Sanitario Regionale e’ iscritto nei seguenti ruoli di cui alla
normativa nazionale e contrattuale vigente:
a) ruolo sanitario;
b) ruolo professionale;
c) ruolo tecnico;
d) ruolo amministrativo.».

Art. 10 Inserimento dell’articolo 44 quater della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l’articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’ inserito il seguente: «Art. 44-quater (Pubblicazione dei ruoli). – 1. I ruoli sono pubblicati annualmente con decreto del dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione dei dati matricolari dei dipendenti predisposti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all’articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale.».

Art. 11

Inserimento del Capo II del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Dopo il Capo I del Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario
Regionale» della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
e’ inserito il seguente:

«CAPO II

Valorizzazione, nomina e formazione
del personale sanitario regionale».

Art. 12

Modifica dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
ed integrazioni

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente:
«2 bis. La procedura selettiva e’ ripetuta una sola volta nel
caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano
inferiori a tre.».

Art. 13 Modifica dell’articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il punto 2 della lettera f) del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «2. l’attivita’ in ambito extraregionale deve essere svolta in coerenza con le linee di indirizzo regionali in materia di mobilita’;».

Art. 14 Modifiche dell’articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «e’ consentito a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale» sono aggiunte le parole «e ai sanitari convenzionati di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni». 2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 41/2006, le parole «di dipendenti ammessi» sono sostituite dalle seguenti «di personale ammesso di cui al comma 1».

Art. 15 Modifica dell’articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle farmacie aperte al pubblico l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, finalizzato a rilevamenti di prima istanza, e’ effettuato secondo modalita’ stabilite con provvedimento della Giunta regionale sentiti l’Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di rappresentanza delle farmacie.».

Art. 16 Modifiche dell’articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunta la seguente: «h-bis) definire, ai fini dell’attuazione del Programma triennale di sviluppo della Societa’ dell’informazione in Liguria, il passaggio dei flussi informativi dalle Aziende sanitarie erogatrici alle Aziende sanitarie di residenza degli assistiti.». 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2006, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)) disciplinando le modalita’ di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari cui alla lettera h-bis) nel rispetto delle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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