Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 05-05-2011, n. 17457 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dott. SPINACI Sante.
Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 7-4-2009 a seguito di rito abbreviato, dichiarava R.R. colpevole per il reato di cessione ad un terzo di sostanza stupefacente imprecisata e per quello di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 59,2 dosi medie singole e del tipo eroina pari a 895,7 dosi medie singole. Ritenuta la continuazione tra le due fattispecie criminose, lo condannava alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

2. L’imputato proponeva impugnazione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 16-2-2010, confermava la responsabilità del R., escludeva la ricorrenza della continuazione tra le varie fattispecie contestate osservando che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di droghe di natura e tipo diversi configurava un unico reato e parimenti la contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente comportava l’assorbimento di una condotta nell’altra. Di conseguenza, il Giudice di Appello riduceva la pena irrogata ad anni quattro mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 18.667,00 di multa.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione. Censurava la disposta esclusione del vincolo della continuazione, invece ravvisabile nel caso in esame. Difatti, le condotte di detenzione della sostanza stupefacente e di cessione a terzo di droga si palesavano, nella fattispecie, ontologicamente distinte e quindi era configurabile un rapporto di continuazione tra loro.

4. R.R. presentava pure ricorso per cassazione. Si doleva per il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè per l’eccessività della pena inflitta, fissata senza tenere adeguatamente conto di criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.

Invero, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato in modo condivisibile che, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. (v. Cass. 20- 12-2007 n 1735; Cass. 21-4-2008 n 34789; Cass. 17-7-2009 n 42485).

Parimenti, si è rilevato che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha natura giuridica di norma a più fattispecie tra loro alternative, per cui deve ritenersi che il concorso tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente sia escluso nei caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale le medesime sostanze stupefacenti, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere ricompresa in quella più grave. In altre parole, il concorso non è configurabile nel caso di unitarietà di condotte sul piano ontologico e cronologico, (v. Cass. 26-6-2008 n 36523; Cass. 26-11-2009 n 8163/2010; Cass. 11-12-2009 n 9477/2010). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha affermato in fatto la sussistenza di contemporaneità nella detenzione di eroina, cocaina ed altro stupefacente da parte dell’imputato e la prossimità temporale a sua volta tra le condotte di detenzione e cessione delle medesime sostanze.

2. Ugualmente infondato è il ricorso dell’imputato.

Correttamente il Giudice di Appello ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.

Si rileva che il dato quantitativo della sostanza detenuta dal prevenuto e destinata allo spaccio, (è stato sequestrato un quantitativo di eroina e cocaina pari a quasi 1.000,00 dosi medie singole ), si presenta considerevole. Detto elemento quantitativo appare sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’attenuante in questione (v. così, S.U. 2-6-2000 – Primavera -; Cass. 21-12-2004 n. 10211/2005; Cass. 24-2-2005 n. 20556). Difatti, nel caso in cui il dato ponderale e quantitativo, come si verifica nella fattispecie, superi una soglia ragionevole di valore economico, risulta priva di rilevanza, al fine di ritenere configurabile il fatto di lieve entità, ogni altra eventuale circostanza favorevole per l’imputato;

mentre, solo in presenza di un dato quantitativo non cospicuo di sostanza assumono valenza gli altri parametri legislativi.

La Corte di Appello ha, altresì, adeguatamente dato atto dei criteri di determinazione della pena, tenendo conto delle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. ed in specie della gravita del fatto in sè. 3. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna del solo imputato R.R., in quanto non parte pubblica, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta i ricorsi e condanna ricorrente R. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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