Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 26/05/010 – provvedendo sull’appello proposto da M.E. avverso l’ordinanza del Gip di Torino in data 01/04/010, con la quale veniva rigettata l’istanza tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia in carcere in atto nei confronti di M.E., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – respingeva il gravame.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva, nella sostanza, che – stante la mancata possibilità per il difensore di fiducia di esercitare nella sua interezza il diritto di difesa, in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida (ore 10,16 del 25/03/010) e la data di espletamento dell’udienza medesima (ore 13,20 del 25/03/010) – la misura della custodia cautelare in carcere emessa il 25/03/010 aveva perso di efficacia, ex art. 302 c.p.p..
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 02/03/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
M.E. veniva tratto in arresto, il 23/03/010 perchè sorpreso nella flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di gr.
280,00 circa di cocaina.
Il PM presso il Tribunale di Torino, con richiesta depositata verso le ore 9,00 circa del 25/03/010 chiedeva la convalida dell’arresto, nonchè l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Il Gip fissava l’udienza di convalida dell’arresto per le ore 13,20 del 25/03/010 con avviso al difensore di fiducia (avv. Maurizio Cacace, con studio nella Regione Marche) notificato via fax alle ore 10,16 del 25/03/010.
Il difensore di fiducia nominava proprio sostituto, ex art. 102 c.p.p., l’avv. Basilio Foti del foro di Torino, limitando, però, detta nomina esclusivamente alla sola deduzione della eccezione di tardività dell’avviso.
Il Gip, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza di convalida tenuta il 25/03/010 alle ore 13,25, disponeva la misura della custodia in carcere.
Il Gip con ordinanza emessa l’01/04/010 respingeva la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, ex art. 302 c.p.p., avanzata nell’interesse di M.E..
Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 23/05/010, respingeva l’appello, ex art. 310 c.p.p., proposto da M.E., che presentava l’attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che il Tribunale di Torino ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, come disposta in atti – sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello, ex art. 310 c.p.p., già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, errate in diritto.
Al riguardo si ribadisce che l’art. 390 c.p.p., comma 2, prescrive che il giudice fissi l’udienza di convalida dell’arresto al più presto e comunque entro le quarantotto ore, senza prevedere alcun termine specifico minimo per la notifica del relativo avviso al difensore di fiducia e/o di ufficio giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. 4^ Sent. del 03/09/97, rv 209059; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 630 del 13/06/90, rv 184628; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 16277 dell’11/05/06, rv 234300.
Al riguardo si rileva nella fattispecie concreta non vi è stata comunicazione tardiva, tale da ledere il diritto di difesa poichè il difensore di fiducia (avv. Maurizio Cacace con studio nella Regione Marche, distretto diverso e lontano da Torino) aveva prontamente nominato il proprio sostituto processuale nella persona dell’avv. Basilio Foti. Questi, però – attenendosi al mandato professionale conferito dal difensore di fiducia – si era limitato ad eccepire la tardività della notifica dell’avviso relativo all’udienza di convalida. Trattasi di autonoma scelta difensionale che non consegue all’asserita violazione del diritto di difesa.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M.E., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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