T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-05-2011, n. 3929 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la revoca del consigliere comunale per assenze ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale e che, pertanto, le controversie in tema di legittimità degli atti di revoca del consigliere comunale per la specifica causa (ripetute assenze ingiustificate) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva (TAR PugliaLecce, Sez. I, 6 febbraio 2003, n. 387);

Considerato che, di conseguenza, l’eccezione del resistente comune è infondata;

Considerato, nel merito del ricorso, che il Consiglio Comunale, prima di notificare all’interessato la proposta di decadenza dall’incarico, deve apprezzare la fondatezza, la serietà e la rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione dal consigliere il quale, d’altra parte, non è tenuto a fornire giustificazione preventiva delle proprie assenze, potendo fornirle successivamente, con la conseguenza che a fronte di idonee giustificazioni, il provvedimento di decadenza deve ritenersi illegittimo (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10019);

Considerato che, comunque, è illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dalla carica del consigliere che non intervenga alle sedute consiliari quando le assenze siano giustificate da ragioni di salute sulla scorta di valutazioni mediche, quindi non suscettibili di sindacato da parte del medesimo Consiglio Comunale (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859);

Considerato, nel caso di specie, che le assenze del ricorrente alle sedute consiliari appaiono giustificate da ragioni di salute sulla scorta di valutazioni mediche che non sono appunto suscettibili di sindacato da parte del consiglio comunale;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cava al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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