Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ona del P.G. dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il Riesame ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal difensore dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza cautelare in carcere disposta nei confronti di quest’ultimo per tentata violenza sessuale ai danni di una donna sulla quale egli si era gettato nudo, in preda ad eccitazione erotica, cercando ripetutamente di penetrarla vaginalmente ed adoperando violenza fisica per contrastare l’opposizione della donna che, però, grazie anche alla resistenza ed alle urla, era riuscita a metterlo in fuga.
Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo: violazione di legge da ravvisarsi nel fatto che il Tribunale non abbia disposto la scarcerazione del B. sebbene vi fosse la prova della mancata trasmissione al Tribunale per il Riesame di una serie di atti e precisamente: il referto medico della p.o. e quello del B.; le fotografie delle tracce ematiche, della sedia rotta e del bracciale della p.o. di cui si parla nel verbale di fermo; le s.i.t. di persona informata sui fatti ( M. C.). Più precisamente, il ricorrente contesta la validità degli argomenti utilizzati dal Tribunale per superare la medesima eccezione formulata dall’indagato. E’ stato, infatti, osservato che, per le dichiarazioni di M., manca la prova che le stesse non siano state trasmesse mentre per gli altri atti, ci si rifà al principio della cd. "prova di resistenza" secondo cui occorre verificare se gli atti trasmessi siano comunque sufficienti a giustificare il mantenimento della misura applicata.
Obietta il ricorrente che siffatto modo di procedere elude il principio secondo cui "in claris non fit interpretatio" e che il fatto che il legislatore abbia previsto addirittura la decadenza della misura in caso di mancata trasmissione al Tribunale per il Riesame di alcuni atti trasmessi al G.i.p., è segno della importanza che si annette alla presenza di tutti gli atti in quanto essi potrebbero contenere anche elementi a favore dell’indagato. Esiste, peraltro, anche un orientamento giurisprudenziale che non distingue tra atti rilevanti o meno.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è possibile evincere anche scorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, la ratto della nullità eventualmente conseguente al mancato invio di alcuni atti da parte del P.M., in caso di ricorso dinanzi al Tribunale per il Riesame, risiede nel fatto che la mancanza "si ripercuote negativamente sull’esercizio del diritto di difesa".
Si tratta, cioè, di una giusta lettura della disposizione in termini teleologia si da dover essere escluso qualsiasi vizio nel momento in cui, per la modestia della "mancanza", la difesa non abbia subito alcun danno.
E’ appunto in tale ottica che si muove la decisione impugnata quando, pur non negando alcune carenze tra gli atti rinvenibili nel fascicolo, pur tuttavia, analizzando partitamene ed in concreto l’ordinanza del G.i.p., trae il convincimento che dalle omissioni denunciate non sia derivato alcun pregiudizio alla difesa.
Ciò, in particolare viene fatto sottolineando che dal verbale di fermo sono evincibili una serie di dati che ovviano all’- asserito – mancato invio di alcuni atti (referto medico della p.o., del B., delle fotografie delle tracce ematiche, della sedia rotta, del bracciale della persona offesa ) elencati dal ricorrente.
Si osserva infatti che, dal verbale di fermo "emerge l’effettuazione, da parte dell’organo di polizia giudiziaria dell’attività di verbalizzazione della denuncia-querela presentata dalla persona offesa, nonchè di un’attività investigativa di iniziativa nell’ambito della quale quest’ultima e l’indagato furono sottoposti a visite mediche presso il locale nosocomio, all’esito delle quali vennero rilasciati i relativi referti e venne, altresì fatta intervenire, presso l’abitazione ove il delitto continuato per cui si procede venne consumato, personale della polizia scientifica che effettuò i rilievi fotografici dei reperti prima indicati.
Quanto alla lamentata assenza di un verbale di s.i.t. di M. C., la replica del Tribunale è quanto mai accurata nell’evidenziare, in primo luogo, l’assenza di prova del fatto che tali sommarie informazioni fossero state assunte – come si assume – in occasione del fermo (bensì, piuttosto, "nell’immediatezza dell’ingresso dei verbalizzanti presso l’abitazione ove si consumò il delitto").
Decisivo e ben articolato è, secondariamente, l’insieme della ragioni che convincono il Tribunale per il Riesame del fatto che il G.i.p. prese sicuramente cognizione di tutti gli atti. In particolare, si richiamano le citazioni "virgolettate" del G.i.p. dalle quali si evince agevolmente che questi ebbe a prendere visione di tutti gli atti della cui mancata trasmissione ci si duole in questa sede.
La logica che sottende il discorso del Tribunale si pone, pertanto, nel solco della linea interpretativa di questa S.C. (sottolineata in particolare da s.u 29.5.08, Rv. 239699) secondo cui, in tema di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame "non determina, di per sè, l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo". (Conf.
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
A fortiori, il principio vale quando – come avvenuto anche nella specie – "risulta che l’atto, asseritamele non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p." (Sez. 1^, 22.1.09, Di Lorenzo, Rv. 242818).
In altri termini, in tema di "trasmissione degli atti ex art. 309 c.p.p., comma 5", deve registrarsi da parte della giurisprudenza di questa S.C. un atteggiamento interpretativo decisamente più restrittivo teso a valorizzare la "sostanza" piuttosto che la "mera forma"; pertanto – a titolo esemplificativo – neanche la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche – non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare – determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, quando detti decreti siano acquisiti autonomamente dal G.i.p. o anche successivamente dal Tribunale del riesame (sez. 6^, 2.10.03, Giua, Rv. 228860).
Nella specie, poi, la assoluta "formalità" della questione sollevata è testimoniata, non solo, dalla pluralità e concretezza degli argomenti svolti dal Tribunale per il Riesame per respingere l’identica eccezione portata dinanzi ad essa, ma anche, dalla genericità della doglianza che si risolve tutta nell’asserzione dell’ipotetico danno che potrebbe conseguire dal mancato invio degli atti indicati in quanto potenzialmente contenenti atti favorevoli alla difesa.
Il tutto sostenuto da citazioni di precedenti giurisprudenziali non identificabili (in quanto citati solo con la sezione ed il numero di sentenza senza l’indicazione dell’anno o (ancor meno) del numero di "Rv." che ne avrebbero consentito il rintraccio e la verifica).
Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
visto l’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter;
ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
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