Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze convalidò il provvedimento 6.12.2009 del questore di Firenze, che imponeva a P.B. l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia durante tutte le partite di calcio della squadra dell’Atalanta per la durata di anni tre.
L’intimato propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del diritto di difesa; 2) mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all’interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1997, tenuto conto che l’interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo (ex plurimis, Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 3, 6.2.2007, n. 11467, Pedino, m. 235957; Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533;
Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).
Nella specie questo termine è stato ampiamente rispettato in quanto l’ordinanza impositiva dell’obbligo di presentazione è stata notificata all’interessato domenica 6 dicembre 2009 alle ore 19 mentre il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato mercoledì 9 dicembre 2009 alle ore 9:30. A nulla rileva poi la circostanza che il (solo) giorno 7 dicembre il difensore fosse impegnato presso il tribunale di Firenze per assistere il P..
E’ infondato anche il secondo motivo perchè nella ordinanza impugnata sono indicati gli elementi concreti dai quali si desume la pericolosità del ricorrente (ed in particolare il fatto che questi, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, aveva lanciato verso la tribuna dei tifosi della Fiorentina un petardo, che era esploso), e quindi la necessità del provvedimento (atteso anche il precedente di polizia, costituito dalla denuncia per il reato di guida in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti), e perchè manca qualsiasi prova della applicazione del provvedimento prima della convalida del Gip. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive e con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che debbono sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi, quanto alla necessità, che la relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto; quanto all’urgenza, che l’omessa motivazione determini l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal comma 3, prima parte, della L. n. 401 del 1989, art. 6" (sez. 7, 26.10.2006, n. 39049, Licciardello, m. 234691).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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