Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- In primo grado il dottor M. S., medico ospedaliero in quiescenza, ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Longone al Segrino al condomino dottor Uderzo per il cambio di destinazione d’uso al piano interrato da magazzino a posti auto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza oggetto d’impugnazione, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato e compensato le spese, rilevando come: – l’erronea indicazione di estremi normativi non comporti illegittimità dell’atto qualora la normativa concretamente applicata sia identica a quella riportata con l’impreciso riferimento provvedimentale; – la destinazione a posti auto risultasse sin dal titolo edilizio originario e, di conseguenza, l’uso assentito non potesse ritenersi in contrasto con il regolamento condominiale che vieta di tenere nelle unità immobiliari materie corrosive, infiammabili od esplosive, ma non il ricovero di autoveicoli; – l’alloggiamento di automobili asseritamente in numero superiore ai nove autorizzati dai Vigili del Fuoco attenga all’utilizzo dell’autorimessa e non costituisca presupposto del titolo edilizio rilasciato.
2.- L’appellante, con il gravame in esame articolato su quattro mezzi d’impugnazione, ha chiesto che la sentenza sia riformata ed il ricorso di primo grado accolto, deducendo che: – l’utilizzazione dell’autorimessa non sia limitata al ricovero delle automobili, bensì anche ad officina di restauro d’auto d’epoca, riparazione e manutenzione di autoveicoli; – il signor Uderzo avesse acquistato il locale al piano seminterrato con destinazione magazzino e non ad autorimessa, come affermato dal Tribunale di Como nell’ordinanza in data 26.6.1999 ed invece disatteso dal TAR; – erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non sussistere contrasto con il regolamento condominiale; – il Comune, all’atto del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, dovesse richiedere il certificato di prevenzione incendi per autorimessa privata con più di 9 autoveicoli.
L’appellato si è costituito in giudizio per resistere, con il controricorso: – confutando le prospettazioni avverse; – opponendo che la richiesta di sanatoria sia stata diretta al mutamento di destinazione d’uso di un locale avente una precedente destinazione in parte a magazzino ed in parte a posti auto al fine di farlo divenire destinato esclusivamente a posti auto; – precisando che l’abitazione dell’appellante sia di due piani superiore ai box condominiali e soprastante il suo studio medico di otorinolaringoiatra.
Con la memoria depositata il 23 novembre 2010, l’appellante ha ulteriormente insistito nelle proprie difese: – ripercorrendo la cronistoria dal 1993; – sostenendo che i sopralluoghi cui il contro interessato fa riferimento siano risalenti nel tempo e, comunque, incompleti e contraddittori; – documentando di avere inoltrato alla ASL una nuova richiesta di sopralluogo affinchè venga accertata l’effettiva e continua presenza dell’areazione naturale, indispensabile per la gestione e funzionamento di autorimesse.
All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.
3.- Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e la sentenza merita conferma, come già anticipato in sede cautelare con l’ordinanza n. 2777 del 2010.
Invero, la concessione edilizia originaria, assentita per la realizzazione del complesso condominiale di specie, prevede altri similari locali nell’interrato con destinazione mista magazzinoposti auto; i sopralluoghi a suo tempo svolti hanno escluso sia la presenza di fumi ed esalazioni, sia la presenza di attrezzature tipiche da autofficina; il regolamento condominiale riconosce al proprietario diritti ed ed usi esclusivi, anche relativamente ai " magazzinoposti auto" (quali previsti dalla concessione edilizia originaria, oltre ai semplici box), in quanto:
– l’art. 5 prevede che " Le unità immobiliari potranno essere destinate all’uso previsto nelle Concessioni Edilizie e comunque a tutti gli usi permessi dalle Pubbliche Autorità, nel rispetto delle relative prescrizioni..";
– l’art. 13 consente a tutti i condomini di utilizzare i beni di proprietà esclusiva ed i beni comuni in conformità alla loro destinazione (nella specie assentita all’appellato da magazzinoposti auto a totale autorimessa nell’ambito di un uso compatibile) ed in modo da non limitare l’uso delle proprietà singole e dei beni comuni da parte degli altri Condomini (l’appellante, al piano interrato, dispone solo di cantine);
– l’art. 13 citato, laddove prevede il divieto di lavare automezzi sia negli spazi comuni che all’interno delle singole autorimesse, chiarisce indirettamente la compatibilità d’uso condominiale delle autorimesse poste al piano interrato (le doglianze dell’appellante si caratterizzano perciò quali atti emulativi).
Del resto, l’appellante ripropone temi del giudizio di primo grado non documentati (officina di restauro auto d’epoca, destinazione a magazzino e non ad autorimessa, contrasto con il regolamento condominiale) che, in assenza di contrarie prove precise e concordanti, non sono suscettibili di infirmare la coerenza argomentativa della sentenza impugnata.
Né possono trovare ingresso in questa sede, deputata alla verifica di legittimità della sanatoria assentita, questioni ultronee non direttamente connesse (pregressi giudizi civili, revoca dell’amministratore condominiale, esposti alla Procura sul dimensionamento dei posti auto) ovvero che esulano dal campo del permesso edilizio della struttura (il Comune avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione dei Vigili del Fuoco per posti auto superiori ai 9 posti consentiti) o che attengono, invece, alla successiva utilizzazione dell’autorimessa (immissioni conclamate), sulla cui lesività e superamento della normale tollerabilità competente a pronunciarsi è peraltro il giudice ordinario.
Onde ricondurre il giudizio alla realtà della fattispecie concreta, basti ricordare che essa verte esclusivamente sulla (ir)rilevanza ai fini urbanistici del mutamento di destinazione d’uso di un singolo immobile, avvenuto senza la realizzazione di alcuna opera, da magazzinoposti auto a totale autorimessa di autovetture, peraltro ottenuto a seguito del conseguimento di regolare concessione edilizia in sanatoria e con autorizzazione dei Vigili del Fuoco nei limiti consentiti per i garage privati di 9 posti auto.
Il mutamento di destinazione d’uso in argomento, quindi, doveva – e deve – ritenersi legittimamente avvenuto, in quanto liberamente attuabile dal privato quale uso compatibile nell’ambito dell’originaria destinazione.
4.- Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza confermata perché esente dalle censure mosse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Lombardia n. 1993 del 2009.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente a favore del controinteressato appellato nella misura di Euro 3.000,oo (euro tremila/00), oltre spese generali, IVA e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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