Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-05-2011, n. 2747 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

gelo e Vallefuoco Valerio;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente espone che:

– con verbale di ispezione n. 058/048/074/055/075/069 del 7 aprile 2009, a conclusione degli accertamenti amministrativi iniziati il 22 aprile 2008, riceveva formale diffida per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento per sanzioni amministrative per altre asserite violazioni, sia sanabili sia insanabili;

– con istanza del 20 aprile 2009 chiedeva l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il menzionato verbale, evidenziando che la richiesta trovava ragione nel fatto che la stessa non era stata posta nelle condizioni di interloquire sin dall’inizio dell’accertamento ispettivo (anno 2008) e nulla poteva sapere delle risultanze del verbale;

– con nota n. 8143 dell’11 maggio 2009, la Direzione provinciale del lavoro di Modena respingeva la predetta istanza.

Ciò posto, ritenendo illegittimo il diniego di accesso, la stessa ha chiesto l’annullamento del citato diniego e, ove occorra, del d.m. n. 757 del 1994, quale atto presupposto, ed ha proposto, altresì, le ulteriori domande indicate in epigrafe.

A sostegno del gravame, la società S. E. C. deduceva, con un unico motivo, le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso a documenti amministrativi ex artt. 22, 24 e 25 l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento, nonché del diritto di difesa; falsa applicazione D.M. 4 novembre 1994, n. 757; annullamento ovvero disapplicazione della normativa regolamentare; eccesso di potere sotto molteplici motivi; motivazione insufficiente e/o carente.

Si è costituito per resistere Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con la sentenza in epigrafe, l’adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo avere esaminato l’eccezione di incompetenza proposta dalla difesa erariale, con la quale era stato sostenuto che il giudizio sarebbe dovuto essere deciso dal Tribunale amministrativo dell’EmiliaRomagna, riteneva infondata l’eccezione stessa e, affermata la propria competenza, decideva la causa nel merito in applicazione dell’art. 31, comma 5, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 5, l. 21 luglio 2000, n. 205. Il giudice respingeva così il ricorso, dopo aver osservato che non bastavano le esigenze di difesa enunciate dalla ricorrente per consentire l’accesso, dovendo questo corrispondere ad un’effettiva necessità di tutela di interessi ritenuti lesi ed ammettendosi l’accesso solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti dati "sensibili e giudiziari"; e ciò dopo avere richiamato alcune decisioni del Consiglio di Stato.

Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale la soc. S. E. C. censura le statuizioni del primo giudice attraverso la deduzione di doglianze sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in primo grado.

Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase processuale, le Amministrazioni appellate hanno replicato, con memoria, ai motivi prospettati dalla società ricorrente, ribadendo la loro opposizione, e quindi concludendo per la reiezione del ricorso in esame, con conseguente conferma della gravata pronuncia.

Infine, nella camera di consiglio dell’1 marzo 2011, la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione

La Sezione non può che confermare quanto già stabilito con le decisioni 16 dicembre 2010, n. 9103 e 29 marzo 2011, n. 1905.

Come emerge dalla esposizione in fatto, con verbale di obbligazione in solido n. 058/048/074/055/075/069 del 7 aprile 2009, redatto dal Responsabile del servizio ispezioni del lavoro di Modena, la S. E. C. s.p.a. veniva diffidata per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento in solido con la predetta impresa, per cui, con istanza del 20 aprile 2009, la medesima chiedeva all’Amministrazione del lavoro l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il menzionato verbale.

L’istanza non otteneva risposta dall’Amministrazione predetta, sicché veniva a formarsi il diniego in epigrafe.

Tale sentenza costituisce l’oggetto dell’odierno appello, che critica, in sostanza, la statuizione centrale del primo giudice con cui è stato ritenuto insussistente il diritto, in capo alla S. E. C. s.p.a., di ottenere l’accesso a tutti gli atti del procedimento conclusosi con il verbale di obbligazione in solido sopra specificato.

L’appello è meritevole di accoglimento.

Con il gravame la s.p.a. S. E. C. rileva che – avendo richiesto l’accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi del procedimento concluso con la comunicazione ricevuta e avendo invitato l’Amministrazione del lavoro sia a far conoscere l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria ed di ogni altro adempimento, oltre al nominativo del responsabile del procedimento, sia la "messa in visione, estrazione e/o trasmissione della documentazione medesima presso l’eletto domicilio" – l’Amministrazione medesima era tenuta a soddisfare la richiesta, non sussistendo dubbio sull’interesse e sulla legittimazione all’accesso (ex art.25 l. n.241 del 1990) della ricorrente.

Il Collegio non ritiene pertinente il richiamo, a bae della sentenza impugnata, alle decisioni del Consiglio di Stato ivi indicate (in particolare: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 763), secondo cui si giustificherebbe il diniego di accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso stesso.

Nel caso presente la documentazione richiesta dalla società S. E. C. non concerneva specifiche posizioni di lavoratori dipendenti e quindi segreti epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali ovvero commerciali riguardanti la vita privata e la riservatezza dei soggetti interessati.

Ciò posto, non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione in tema di diniego di accesso opposto sulla base di norme (nel caso quelle di cui al d.m. n.757 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso.

Le finalità che sostengono siffate disposizioni preclusive, fondate su un particolare aspetto della riservatezza, attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro non vengono qui in discussione. Non appaiono infatti concretamente rappresentati, né per riflesso motivati, siffatti motivi contrastanti con la trasparenza amministrativa.

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, degli interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso della soc. S. E. C., di specificazioni ulteriori circa le concrete esigenze di difesa, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione posta a base dell’istanza di accesso dell’interessata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, si deve ordinare all’Amministrazione del lavoro di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante. Invece la domanda risarcitoria ribadita nell’attuale sede dall’appellante, attesa la sua genericità, va dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese giudiziali sussistono giusti motivi per compensarle, in connessione alla peculiarità della fattispecie e degli interessi da contemperare nell’applicazione della normativa vigente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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