Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Gli appellati proponevano ricorso per decreto ingiuntivo per la corresponsione del compenso sostitutivo per giorni di congedo ordinario non fruiti durante il periodo di aspettativa per infermità seguita senza soluzione di continuità dalla loro dispensa dal servizio per fisica inabilità.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso dei dipendenti della Polizia di Stato.
L’amministrazione appellante ha dedotto la violazione dell’articolo 14 del d.P.R. n. 395 del 1995.
All’udienza del 15 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
La sezione non può che confermare il proprio orientamento già espresso con la sentenza del 18 novembre 2010, n. 8100.
Secondo il Ministero appellante, l’art. 18 del dpr n. 254 del 1999 si limiterebbe a prevedere il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario (oltre che nei casi di cui all’art. 14 dpr 395 del 1995, anche) in caso di mancata fruizione di tale congedo per decesso, cessazione dal servizio per infermità ovvero – come nel caso di specie – per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità.
La questione è stata affrontata più volte da questo Consiglio di Stato che, da ultimo con la sentenza n. 2663 del 7 maggio 2010 della sesta sezione, ha ritenuto di aderire all’interpretazione che riconosce la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).
Da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi, dovendosi riconoscere che nel corso del periodo di aspettativa per infermità il lavoratore matura il diritto al congedo ordinario, e che tale diritto sia monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che la tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall’art. 36 della Costituzione) è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1084 del 2009, cit.).
Ed infatti, il riconoscimento al lavoratore in stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – anche a prescindere dalla effettività della prestazione lavorativa – consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendo in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell’interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., cod. civ., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001).
Venendo al secondo dei richiamati profili, si osserva che i principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria (e qui condivisa) giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005).
E’ stato in particolare evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Tale conclusione è confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio trova rafforzamento nella disposizione, di rilevanza specifica nel caso di specie, di cui all’art. 18 dpr 254 del 1999 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 19982001 e al biennio economico 19981999).
Secondo tale disposizione, in particolare, "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".
Ad avviso del Collegio la previsione relativa all’ultima delle ipotesi richiamate dalla menzionata disposizione (si tratta della mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2663 del 2010 cit.).
In base a quanto esposto, l’appello deve quindi essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dei soggetti appellati esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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