Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 6 novembre 1984, depositato il successivo 10 novembre, il ricorrente impugna il decreto 29 gennaio 1983 n. 886, con il quale è stato riconosciuto in suo favore l’equo indennizzo nella misura di Lire 296.065, per le infermità "artrosi cervicolombare osteofitaria" e "poliartrite reumatica", nella parte in cui lo stesso non riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta, a far data dal 1968.
Il ricorrente espone ampiamente le vicende amministrative e processuali che hanno portato, infine, al riconoscimento dell’equo indennizzo, e quindi all’emanazione del provvedimento, oggetto di impugnazione (nei limiti esposti), nella presente sede.
Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, unitamente a nuova domanda di fissazione di udienza, si sono costituiti in giudizio D.G.L. e D.G.D., i quali hanno esposto che, in pendenza del giudizio, sono deceduti sia il ricorrente (e loro genitore) D.G.G., sia, successivamente, la loro genitrice (e coerede) Picciotto Giuseppina. Chiedono, pertanto, che questo Tribunale voglia annullare il provvedimento impugnato, "nella parte in cui esclude, illegittimamente, qualsivoglia interesse e qualsivoglia rivalutazione delle somme che erano dovute al ricorrente… fin dal 1968".
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Con il provvedimento oggetto di impugnazione nella presente sede, il Ministero della difesa ha riconosciuto l’equo indennizzo (nella misura di Lire 296.065), senza nulla disporre in ordine ad interessi legali e rivalutazione monetaria, spettanti, secondo parte ricorrente, a decorrere dal 1968.
Tuttavia, occorre precisare che:
– il citato provvedimento è stato emesso a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 1979 n. 956, che ha annullato un precedente provvedimento, di mancata concessione di equo indennizzo;
– che, stante l’inottemperanza alla citata decisione, il ricorrente ha a suo tempo proposto ricorso per l’ottemperanza al medesimo Consiglio di Stato (v. in atti prod. ricorrente), al fine di ottenere "i provvedimenti di tutela giurisdizionale sostitutiva, atti a fargli finalmente percepire il dovuto equo indennizzo, con la rivalutazione spettante in dipendenza della sopravvenuta inflazione, oltre agli interessi legali" (pag. 8 ricorso per ottemperanza);
– che il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione 30 gennaio 1984 n. 40, preso atto dell’emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che le somme richieste e/o dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria costituiscono obbligazioni accessorie di quella principale (nel caso di specie, la somma dovuta a titolo di equo indennizzo) e non a caso, proprio in ragione di ciò, il riconoscimento del diritto a percepirle, con corrispondente condanna dell’amministrazione al pagamento, era oggetto della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.
Ne consegue che – a fronte di una decisione (che non risulta oggetto di impugnazione) dichiarativa della cessazione della materia del contendere, anche per ciò che riguarda la proposta domanda di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria – il ricorrente non è legittimato a proporre autonomo ricorso avverso il provvedimento che, nel riconoscere l’equo indennizzo liquidando la somma corrispondente, nulla dispone in ordine alle obbligazioni accessorie.
Ciò in quanto ogni ragione di doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza, e in riferimento alla decisione n. 40/1984 del Consiglio di Stato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D.G.G. (n. 6579/1984 r.g.), lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore della costituita amministrazione della Difesa, che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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