Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
eglianza di Potenza per nuovo esame;
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata in data 20 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibili le istanze avanzate nell’interesse di V.M. volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47,) ovvero la semilibertà ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 50) o la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) o, ancora, l’affidamento in prova (in casi particolari) ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestiva impugnazione (al Tribunale di Sorveglianza che l’ha convertita in ricorso per cassazione) il V. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva premesso che il ricorrente aveva avanzato due istanze per accedere alle misure alternative, l’una in data 5 maggio 2010 per una pena di mesi nove e giorni cinque di reclusione e l’altra in data 4 settembre 2010 per una pena di anni tre di reclusione. In entrambe le istanze, con l’allegazione di documenti, si faceva riferimento alla nomina del difensore di fiducia avv. Antonio Cantasano che non era stato però avvisato dell’udienza, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 71, comma 2. Nel merito veniva altresì rilevato che il giudice non aveva preso in esame la documentazione allegata.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
3.1 – E’ appena il caso di rammentare che l’omesso avviso comporta, secondo il generale principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e (della) assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39683, El Marzouki, rv. 248679;
Sez. 1, 19 febbraio 2009, n. 12878, Di Paolo Petrovic, rv. 243739;
Sez. 3, 20 novembre 2008, n. 46786, Bifani, rv. 242477; Sez. 1, 22 marzo 1996, n. 1900, Prugni, rv. 204410; Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, rv. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, rv. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, rv. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, rv. 196672).
3.2. – Ciò posto deve osservarsi che, nella fattispecie, si è verificata tale nullità dal momento che risulta in atti, esame consentito dalla natura della eccezione sollevata, che la notifica dell’avviso non è avvenuta per "incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario". 3.3. – Inoltre va osservato, in punto di declaratoria di inammissibilità, che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle sole ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
3.4. – La giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368;
Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).
3.5. – Tanto premesso è dato evincere che, nel caso in esame, il provvedimento di inammissibilità è stato emesso anche in violazione della disposizione di cui all’art. 666 cp.p., comma secondo e dei principi di diritto in precedenza indicati, atteso che il Tribunale, trattando della richiesta di affidamento terapeutico, non si è arrestato alla mera constatazione della non ricorrenza dei requisiti minimi di legge sopra riportati e che impedivano la successiva delibazione di sostanza, bensì ha apprezzato il merito di causa assegnando una valutazione di fatto al programma come delineato dal Sert per il V. (in relazione al quale ha espresso una valutazione di inidoneità) pervenendo così, senza l’instaurazione di un contraddittorio con le parti processuali, ricorrente e pubblico ministero, a un concreto giudizio di non meritevolezza del beneficio richiesto, ancorchè espresso in modo incidentale sotto l’apparenza di un giudizio di ammissibilità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
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