Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 06-05-2011, n. 17772 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 dicembre 2010, il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 5/10/2010 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di un vano edificato in ampliamento di un preesistente corpo di fabbrica, nonchè dell’area latistante il predetto manufatto nel corso del procedimento penale a carico di L.A., indagata per violazioni edilizie e per invasione di suolo pubblico.

Il Tribunale respingeva l’eccezione di nullità per omessa notifica ad uno dei difensori dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, osservando che l’omessa notifica dipendeva da negligenza dell’indagata che aveva indicato come co-difensore l’avv. Giancarlo Rago del foro di Napoli. Dalle ricerche effettuate dalla Cancelleria il nominativo dell’avv. Giancarlo Rago non compariva nell’elenco degli avvocati del foro di Napoli, nè di altri fori, per cui l’avviso era stato trasmesso all’avv. Giovanni Rago, unico patrocinante il cui cognome corrispondeva a quello indicato dalla parte.

Il Tribunale riteneva sussistente, tanto il fumus che il periculum in mora e conseguentemente confermava il decreto del Gip. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata per mezzo dei suoi difensori di fiducia, insistendo nell’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata dal co-difensore all’udienza camerale.

Eccepisce, inoltre, l’inefficacia sopravvenuta del decreto di sequestro essendo, nelle more, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato L’eccezione di nullità della notifica dell’avviso al co-difensore avv. Giancarlo Rago è infondata, trattandosi di una nullità di ordine generale, soggetta al regime di deducibili di cui all’art. 182 c.p.p.. Pertanto tale nullità non può essere dedotta quando la parte vi abbia dato causa. Nel caso di specie non v’ò dubbio che la nullità della notifica dell’avviso all’avv. Giancarlo Rago è derivata proprio dalle indicazioni errate fornite dall’indagata.

Non essendosi verificata alcuna nullità, non è neanche decorso il termine di perenzione della misura cautelare di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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