T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 3979 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con decisione del 31 luglio 1998, avviava le selezioni del personale dell’Ufficio del Garante per la radio diffusione e l’editoria e del Ministero delle Comunicazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 20 della legge numero 249 del 1997.

L’odierna ricorrente G.D., dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, presentava domanda di partecipazione alle suddette selezioni, e, avendo conseguito un punteggio idoneo per il superamento della selezione, veniva invitata dall’Autorità a prendere servizio in data 3 gennaio 2000 presso la sede di Napoli.

La ricorrente faceva pervenire proposta di inquadramento, richiedendo per sopravvenuti problemi familiari di prestare servizio presso gli uffici dell’Autorità siti in Roma, e il giorno 3 gennaio 2000 non si presentava per prendere servizio presso la sede di Napoli.

Con delibera del 18 gennaio 2000 l’Autorità disponeva quindi la decadenza della dr.ssa D. dal diritto di assunzione; determinazione confermata, anche a seguito di richiesta di revoca da parte dell’interessata,, con nota in data 27 gennaio 2000.

Il provvedimento di decadenza veniva quindi impugnato dall’ interessata davanti al Tar del Lazio che, con sentenza n. 2566/2001, accoglieva il ricorso e annullava la determinazione impugnata.

La sentenza veniva confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 5696/2007.

Con deliberazione n. 503 del 2008 l’Autorità disponeva, in esecuzione del giudicato, l’inquadramento giuridico della ricorrente nei ruoli dell’Autorità a decorrere dal 1 gennaio 2000, con qualifica di funzionario, e assegnazione del livello funzionale della qualifica di appartenenza pari ad F19, riconoscendo gli effetti economici relativi all’inquadramento di cui sopra a far data dalla presa di servizio presso la sede di Napoli.

Con l’odierno ricorso la Dr.ssa D. lamenta la mancata esecuzione del giudicato assumendo il proprio diritto a vedersi riconosciuti gli effetti economici derivanti dall’inquadramento presso i ruoli dell’autorità fin dal gennaio 2000, nonché l’accantonamento dell’IFR dalla medesima data, oltre al risarcimento del danno.

L’autorità intimata, nel costituirsi in giudizio, ha contestato il diritto della ricorrente a percepire le differenze stipendiali dalla data richiesta, considerata la mancata assunzione del servizio in data 1 gennaio 2000 e, conseguentemente, la mancata costituzione del rapporto di servizio.

Insiste invece la ricorrente nel ribadire, con memoria presentata per la camera di consiglio, l’effettività del diritto rivendicato, dovendosi considerare già intervenuta l’assunzione della ricorrente con la delibera 311/99, con la proposta formulata dall’autorità e con la successiva accettazione dell’interessata, ritenuta con le sentenze sopra menzionate incondizionata e quindi idonea a manifestare la volontà dell’interessata a divenire dipendente. Chiede quindi che, in corretta ottemperanza del giudicato, l’Autorità resistente venga condannata al pagamento delle differenze stipendiali, fra quanto percepito presso il Ministero dell’Interno dal 2000 al 2008 e quanto avrebbe percepito invece presso l’Autorità, per un importo complessivo di euro 206.883, oltre interessi e rivalutazione. In subordine chiede che l’Autorità venga condannata al risarcimento del danno.

Alla camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso.

Osserva in primo luogo il Collegio che, per giurisprudenza costante, la restituzione in integrum agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso (cfr. ex multis Cons. Stato VI, 7 luglio 2008 n. 3346). Pertanto, dall’annullamento dell’illegittimo diniego di assunzione di un aspirante ad un pubblico impiego, e dal conseguente provvedimento che lo nomina ora per allora, non scaturisce automaticamente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale il dipendente non abbia effettivamente prestato servizio.

Ciò premesso, ritiene il Collegio, che nel caso di specie, prima della delibera n. 503 del 29/7/2008, non si fosse già costituito un rapporto di servizio tra l’Autorità e la ricorrente, considerata la mancata presa di servizio alla data del 1° gennaio 2000; non potendosi evidentemente ritenere costituito un rapporto di servizio in mancanza della effettiva assunzione delle relative mansioni.

I precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa riguardano, piuttosto, ipotesi di illegittima interruzione di un rapporto di servizio già costituito con il dipendente, riconoscendo per dette ipotesi al dipendente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale non ha prestato effettivamente il servizio; non anche la diversa ipotesi di mancata o ritardata costituzione di un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ciò detto, osserva però il Collegio che, allorquando la mancata costituzione del rapporto di lavoro sia connessa ad un provvedimento dell’amministrazione ritenuto illegittimo in sede giurisdizionale, pur risolvendosi l’esecuzione del giudicato di annullamento nel mero obbligo conformativo di costituzione del rapporto di impiego con il ricorrente ora per allora, possono residuare profili risarcitori allorché il ricorrente abbia altresì richiesto, con domanda di risarcimento del danno, il ristoro del pregiudizio patito a causa della ritardata assunzione.

La giurisprudenza amministrativa, in tema di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione al pubblico impiego, ha ripetutamente chiarito come non sia ammissibile l’integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati se l’amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione dell’interessato, a ciò ostando, infatti, la circostanza che le prestazioni lavorative non sono comunque state effettuate, cosicché ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra l’esercizio dell’attività lavorativa e retribuzione.

La quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa ritardata assunzione, quindi, non può identificarsi comunque, in astratto, con la mancata erogazione del retribuzione e della contribuzione; elementi questi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che invece possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, occorrendo quindi caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita dell’amministrazione datrice di lavoro (cfr. ad esempio Cons. Stato IV, 11 novembre 2010 n. 8020).

In dette ipotesi la giurisprudenza richiamata procede di solito ad una quantificazione del danno risarcibile, per il periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa, facendo ricorso al combinato disposto degli articoli 2056, commi 1 e 2, e 1226 c.c., liquidando a titolo di danno risarcibile una somma pari al 50% delle retribuzioni previste per il periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa, tenendo conto del fatto che in detto periodo il dipendente non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo, che sul piano degli interessi familiari, culturali e di svago in genere (cfr. ad esempio Cons. Stato VI, 29.10.2008 n. 5413).

Osserva tuttavia il Collegio che, nel caso di specie, risulta documentato che nel periodo sopra indicato la ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno e risulta altresì indicata e non contestata la differenza fra la retribuzione effettivamente percepita per le mansioni svolte presso il predetto Ministero e la retribuzione che avrebbe percepito alle dipendenze dell’Autorità; cosicché risulta sufficientemente provato il danno effettivamente subito dalla ricorrente a causa della condotta illecita dell’autorità intimata nella misura delle differenze retributive.

E’ quindi possibile registrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., essendo evidente l’ingiustizia del danno subito dalla ricorrente in virtù dell’accertata illegittimità del provvedimento di decadenza, ed essendo palese il nesso di causalità fra tale atto ed il pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

Si impone quindi l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata unitamente al ricorso per l’ottemperanza del giudicato, e in subordine rispetto alla domanda di restitutio in integrum in esecuzione delle sentenze, con conseguente condanna dell’Autorità resistente al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente nella misura delle differenze retributive, quantificabili in euro 206.883, oltre al riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale in misura correlata.

Le somme così determinate andranno incrementate per rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza.

Conclusivamente va rigettata la domanda di restituzione in integrum formulata in ottemperanza al giudicato indicato in epigrafe; va invece accolta la domanda di risarcimento del danno secondo quanto sopra indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila euro) oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna l’Autorità resistente al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente nella misura delle differenze retributive, quantificabili in euro 206.883, oltre al riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale in misura correlata, con interessi e rivalutazione.

Condanna l’Autorità resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila euro) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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