Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 26 giugno 2010, il GIP del Tribunale di Rimini dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da V. J. contro la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del 9.2.2010 perchè sulla stessa era stato dichiarato non esservi luogo a provvedere perchè il medesimo procedimento era stato già archiviato il 7.1.2010 e non vi era stata formale riapertura delle indagini. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso V.J., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 408, 409 e 127 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) perchè il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine all’ammissibilità dell’opposizione e all’omessa fissazione della camera di consiglio; – violazione di norme processuali e connesso vizio logico di motivazione che muove dall’erroneo presupposto del difetto di formale riapertura delle indagini, disposta invece con decreto del 6.2.2010 depositato il giorno 8 successivo.
Motivi della decisione
Il ricorso, è fondato.
Sulla conforme requisitoria del P.G., accertato che la richiesta di archiviazione del 9 febbraio 2010 è stata preceduta da decreto di riapertura delle indagini del 6 febbraio 2010, deve rilevarsi che il GIP ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione sull’erroneo presupposto dell’inesistenza del citato decreto. Occorre che il giudice per le indagini preliminari si pronunci nuovamente sull’opposizione proposta, tenuto conto che l’azione penale è stata nuovamente esercitata ed in tal modo si è superata la preclusione determinatasi per effetto del primo decreto di archiviazione (argomenta anche da Cass. S.U 24.6 – 20.9.2010 n. 33885).
Il provvedimento deve in conseguenza essere annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
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