Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
la società ricorrente ha depositato in giudizio, "in seguito ad incontro e chiarimento con le controparti", l’atto di rinuncia al ricorso in trattazione, notificato alle parti del giudizio in data 7.4.2011, con la contestuale dichiarazione dell’intervenuto accordo tra le stesse in ordine alla compensazione delle spese del presente giudizio;
Considerato che, tuttavia, l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto dalle dette parti che, comunque, in sede di trattazione orale, hanno confermato la indicata circostanza;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso da parte della società ricorrente con l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.