Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17716 prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 maggio 2010, il Tribunale di Cosenza, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da N.C., con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 581 e 635 c.p. in danno di V.I. e condannato alla pena di cinquecento Euro di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati equitativamente in duemila/00 Euro e alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità per essere stato il dibattimento di primo grado celebrato nonostante l’impedimento del difensore di fiducia, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della stessa persona offesa e del di lei figlio. Esatta era la qualificazione giuridica.

La pena era stata quantificata in misura equa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità assoluta del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione del diritto di assistenza stante la natura dell’impedimento prontamente comunicato con mezzo idoneo; – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’uomo col braccio alzato ritratto nella foto acquisita non è stata riconosciuto con certezza dai testi D.C.L. e D.C.T. e perchè tale foto non riproduce alcun porticato dal quale asseritamente l’imputato avrebbe scagliato le pietre che avrebbero colpito la persona offesa e danneggiato il lampadario. La circostanza per la quale l’imputato avrebbe lanciato dal portico le pietre precedentemente raccolte in giardino è frutto della fantasia del giudicante perchè da nessuno riferita.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di aver delibato in maniera assertiva sulla natura dell’impedimento, posto che il Tribunale (oltre ad aver affermato che la patologia segnalata non risultava tale da far apparire sussistente un impedimento assoluto a comparire) ha dato conto delle ragioni dell’impossibilità di procedere ad accertamento medico ulteriore, perchè la certificazione risultava trasmessa da una copisteria. E’ quindi conseguente arguire che, non essendo specificato ove la persona che denunciava l’impedimento si trovava, era reso impossibile disporre la visita medica di controllo.

Resta in conseguenza assorbito l’altro motivo di critica attinente il sistema di trasmissione dell’istanza e del certificato medico.

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è dedotto in maniera inammissibile per la parte in cui, al fine di criticare l’assunto contenuto in sentenza secondo il quale la persona effigiata in fotografia è stata riconosciuta essere l’imputato anche dai testimoni D.C.L. e D.C. T., afferma al contrario che costoro non hanno espresso un giudizio di certezza ma hanno piuttosto rilevato la pessima qualità dell’immagine. In tal modo il ricorrente introduce un elemento di natura fattuale, come tale non accertabile in questa sede se non attraverso denuncia di cd. travisamento della prova, che tuttavia, stante il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) impone l’indicazione specifica dell’atto processuale dal quale la contraddizione con il dato probatorio risulti (cfr. Cass. Sez. 5, 22.1-26.3.2010 n. 11910; Cass. Sez. 2, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2, 21.1-7.2.2007 n. 5223);

2.2. è infondato per la parte in cui denuncia erroneità della motivazione per essersi la sentenza inventata che l’imputato avrebbe lanciato sassi dal portico, sassi precedentemente raccolti in giardino. Si tratta di argomento di ordine logico che il Tribunale spende per giustificare il convincimento della verosimiglianza del racconto della persona offesa, perchè confortato da quello del figlio sull’esistenza della lesione al sopracciglio e dalla rottura della lampada. Con l’appello si era infatti osservato che il primo giudice aveva fatto pieno affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa e non aveva tenuto conto che tre testimoni avevano riferito che al momento della discussione l’imputato si trovava non in giardino ma sotto il portico. Il ragionamento probatorio è stato quindi speso per dare risposta ai rilievi difensivi ed al contempo per esprimere il convincimento di complessiva attendibilità della persona offesa. In quanto si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche non possono essere oggetto di censura in questa sede.

3. Anche il motivo relativo alla conferma delle statuizioni civili ed in particolare alla quantificazione del danno è infondato, perchè il giudice ha proceduto alla sua liquidazione secondo quanto stabilito dall’art. 1226 cod. civ..

Va invero ribadito che "la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravita effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento" (Cass. Sez. 5, 22.10- 24.11.2006 n. 38948; v. anche Cass. Sez. 5, 2.3.2007 n. 9182) Il riferimento alla congruità della misura della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, in relazione alla vicenda considerata nel suo complessi, risponde alle caratteristiche di ragionevolezza indicate.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile V. I. delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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