Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il GIP presso il Tribunale di Alessandria, chiesta l’archiviazione nei confronti di P.G. ed altri, accogliendo de plano l’opposizione della parte offesa, restituiva gli atti al P.M. imponendogli di formulare l’imputazione nel termie di dieci giorni.
Ricorre il P.M. che allega il carattere abnorme del provvedimento in quanto violativo del diritto al contraddittorio non avendo il GIP fissato l’udienza camerale prima di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Il provvedimento non appare abnorme alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui " non è abnorme il provvedimento cui il GIP investito della richiesta di archiviazione, restituisca de plano gli atti al P.M., omettendo di fissare l’udienza in camera di consiglio" (Cass. n. 25203/2008; Cass. n. 7356/2003). La Corte ha spiegato come appare principio consolidato quello per cui sussiste abnormità non in qualsiasi caso di irregolarità procedurale, ma solo per quelle violazioni delle norme processuali che determinano la non rispondenza dell’atto al sistema normativo, dovuto o a difetti di carattere strutturale o a difetti di ordine funzionale, si da pregiudicare la prosecuzione del processo. Pertanto il caso di specie non rientra certamente in tali estreme ipotesi e conseguentemente l’atto non essendo abnorme" non poteva essere impugnato con ricorso in cassazione e va conseguentemente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.