Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 6 novembre 2008, ha assolto V.G. dal reato di cui all’art. 595 c.p., comma 2, così qualificato il fatto originariamente contestato come calunnia, perchè non punibile ai sensi degli artt. 51 e 598 c.p..
In primo grado il V. era stato ritenuto colpevole del reato di calunnia nei confronti di C.M., funzionario ministeriale, per avere, nel corso dell’udienza camerale svoltasi davanti al TAR Sezione di Catania, avente ad oggetto il provvedimento di revoca, da parte del Ministero per il Commercio con l’estero, della registrazione quale operatore tradizionale per l’importazione di banane della Ortofrutticola Acese dei F.lli Grasso s.r.l, difesa dallo stesso V., dichiarato – in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Presidente del collegio – che "per sentito dire nell’ambiente degli operatori del settore" il provvedimento di revoca del Ministero, a firma di C.M., era spiegabile con l’atteggiamento persecutorio assunto in danno dei propri clienti a seguito del loro rifiuto di versargli una cifra oscillante tra i 50 e i 100 milioni.
La Corte territoriale ha, invece, escluso la sussistenza del reato di calunnia ritenendo, sulla base dei termini generici e dubitativi in cui erano state espresse le parole incriminate, che il V. non intendesse incolpare falsamente il C.; tuttavia ha riconosciuto che la condotta configurasse il reato di diffamazione aggravata, non punibile ex art. 598 c.p. perchè realizzato nel contesto di un’attività difensiva.
2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla esclusione del reato di calunnia, di cui assume esistente tanto l’elemento oggettivo, che quello soggettivo.
Con un successivo motivo il ricorrente censura la sentenza anche per avere fatto applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., nonostante le espressioni ingiuriose non riguardassero in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia, costituito dalla istanza di sospensiva del provvedimento di revoca.
Infine, il pubblico ministero rileva che la Corte territoriale in presenza della causa estintiva della prescrizione non avrebbe potuto pronunciare una sentenza di proscioglimento mancando nella specie l’evidenza della innocenza dell’imputato, così come prescrive l’art. 129 c.p.p..
3. – La parte civile, dopo avere ripercorso dettagliatamente lo svolgimento dei fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
– vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per avere omesso di confutare specificatamente e adeguatamente le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, tanto sull’elemento soggettivo, che su quello oggettivo;
– erronea applicazione e violazione dell’art. 368 c.p., per avere escluso la sussistenza della calunnia nonostante l’imputato abbia accusato senza la minima incertezza il C. di concussione, dimostrando di essere perfettamente consapevole di quanto stava dicendo e del luogo in cui pronunciava quelle accuse;
– violazione degli artt. 595 e 598 c.p., per avere in maniera erronea ritenuto applicabile la causa di giustificazione in questione, in quanto l’accusa di concussione non può farsi rientrare tra le offese proferite nei discorsi pronunciati dai difensori innanzi all’autorità giudiziaria dal momento che manca ogni relazione diretta e immediata con l’oggetto della controversia, rappresentato dalla domanda di sospensiva del provvedimento di revoca della registrazione quale operatore tradizionale per l’importazione di banane dell’impresa patrocinata dal V.;
– violazione degli artt. 157 e 129 c.p.p., in quanto in presenza di una causa estintiva del reato, che nel caso in esame era rappresentata dalla prescrizione, la Corte territoriale e avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento soltanto in presenza dell’evidenza della non colpevolezza dell’imputato.
In conclusione, la parte civile chiede l’annullamento della sentenza ai soli fini civili, con ogni conseguenza di legge in ordine alle statuizioni civili, di cui chiede il ripristino.
4. – Ha presentato ricorso per cassazione anche l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, che ha censurato la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di diffamazione in relazione alla portata offensiva della frase, senza svolgere alcuna indagine ulteriore sull’elemento soggettivo.
Inoltre, rileva che la Corte avrebbe comunque dovuto pronunciare una sentenza di improcedibilità per mancanza della querela.
Motivi della decisione
5. – Devono ritenersi infondati i motivi con cui, nei ricorsi proposti dal procuratore generale e dalla parte civile, si censura la sentenza per avere escluso la sussistenza della calunnia.
Correttamente la Corte d’appello ha qualificato il fatto contestato all’imputato come diffamazione, rilevando che i "termini generici e dubitativi" con cui venne riportata ai giudici amministrativi la "diceria" riguardante il pubblico funzionario, sarebbero la dimostrazione che il V. non intendesse incolpare falsamente il C., ma semmai "rafforzare la strategia difensiva a favore dei suoi assistiti". In altri termini, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’imputato versasse in una situazione di dubbio circa l’innocenza dell’incolpato (Sez. 6, 10 giugno 2009, n. 27846, Giglio;
Sez. 6, 6 novembre 2009, n. 46205, P.C. in proc. Demattè) e per questo la sua dichiarazione non fosse diretta ad attribuirgli la commissione di un reato, quanto piuttosto ad offrire una immagine del funzionario in grado di comprometterne la reputazione, alludendo alle "dicerie" sul suo conto, utilizzando consapevolmente espressioni ambigue, socialmente interpretabili come offensive della sua onorabilità.
Si tratta di una ricostruzione della condotta fondata su una coerente valutazione degli elementi di prova acquisiti, valutazione che non può essere sindacata in questa sede di legittimità, in quanto poggia su una motivazione che non può dirsi certamente illogica.
6. – Per quanto riguarda il rapporto tra l’esimente di cui all’art. 598 c.p., ritenuta dalla sentenza, e l’intervenuta prescrizione del reato, invocata dal procuratore generale e dalla parte civile, si osserva come questa Corte ha ritenuto che fra le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., comma 2, rientri anche il fatto non punibile per l’esistenza di una scriminante, atteso che la formula "perchè il fatto non costituisce reato" comprende tutte le ipotesi – generali e speciali – di esclusione della punibilità, compresa quella del citato art. 598 c.p. (così, Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiore). Di conseguenza deve riconoscersi che correttamente la Corte d’appello, pur in presenza della causa di estinzione del reato per l’intervenuta prescrizione, ha fatto applicazione dell’esimente di cui al citato art. 598 c.p..
7. – In ogni caso, si tratta di una questione che, al pari di quella con cui i medesimi ricorrenti hanno contestato lo stesso riconoscimento dell’esimente ex art. 598 c.p., deve ritenersi superata dalla fondata eccezione con cui l’imputato ha dedotto la mancanza di querela in ordine al reato di diffamazione. Infatti, non vi è dubbio che l’accertamento sulla procedibilità dell’azione penale sia pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito del fatto: se un reato è perseguibile a querela di parte e la querela non viene proposta, il fatto astrattamente costituente reato è giuridicamente non rilevante, in quanto la valutazione di merito e la conseguente pronuncia di condanna o di proscioglimento presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, costituzione che non può esserci se l’azione penale in ordine ad un reato perseguibile a querela non può essere iniziata per la mancanza di una valida e tempestiva querela (cfr., da ultimo, Sez. 5, 17 marzo 2010, n. 24687, P.G. in proc. Rizzo). Lo stesso principio deve valere anche nel caso di imputazione originaria perseguibile di ufficio e degradata in reato perseguibile a querela, come accaduto nel caso in esame (così, Sez. 5, 8 maggio 1992, n. 8260, Piccione).
8. – In conclusione, il difetto di querela determina l’annullamento della sentenza impugnata per la mancanza della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato di diffamazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di diffamazione, perchè l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.
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