Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-05-2011, n. 2770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti à sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso in epigrafe va respinto, per quanto qui appresso specificato.

1.1. La S. S.r.l. nonché – anche in proprio – il legale rappresentante della medesima Società, hanno impugnato innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Salve (Lecce) ha respinto l’istanza presentata dalla Società predetta in data 11 aprile 2008 al fine di conseguire l’autorizzazione ad allestire case mobili di pernottamento presso il complesso turistico (campeggio) denominato "Ionia Club", gestito sempre da S.

Il provvedimento di reiezione dell’istanza – debitamente preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a sua volta contestualmente impugnata – si fonda sulla seguente, testuale motivazione: "la richiesta di cui all’oggetto rientra tra gli interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire, giusto art.3, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; considerato che l’intervento proposto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la stessa dovrà acquisire il relativo nulla osta da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo ai sensi dell’art 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42".

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti ricorrenti hanno dedotto le censure di

incompetenza, violazione dell’art 17 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 11, falsa applicazione dell’art 3 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art 10, comma 1, lettera b), della L. 7 agosto 1990 n. 241.

1.2. Con sentenza n. 2047 dd. 30 settembre 2010 la Sezione II^ del T.A.R. adito ha respinto il ricorso, evidenziando che la tesi delle ricorrenti "muove dalla presunta riconducibilità delle case mobili, di cui si fa menzione nella domanda di autorizzazione dell’11 aprile 2008, agli allestimenti mobili di pernottamento, disciplinati dall’art 17 della legge Regione Puglia 11 febbraio 1999 n.11. La legge regionale in argomento, dopo aver definito campeggio la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi di pernottamento, stabilisce quali sono le ulteriori dotazioni strutturali che possono, per così dire, ampliare l’offerta di servizi agli utenti di un camping. Si prevede, da un lato, che possono essere riservate apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti che siano sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomo; ciò nei termini massimi di trenta unità abitative per ettaro e, in ogni caso, in maniera tale da non superare una ricettività pari a 90 posti letto per ettaro; dall’altro lato, ai sensi del comma 4 del precitato art 17, si stabilisce che è altresì consentita la realizzazione, in determinati termini percentuali da ragguagliare alla ricettività complessiva consentita in strutture fisse, di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili i quali godono, dal punto di vista edilizio, di un regime di autentica liberalizzazione.

Tuttavia, " gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che: a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; ed ancora, gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento""; conseguentemente "la installazione, all’interno di una struttura ricettiva con le caratteristiche di camping, di allestimenti mobili di pernottamento sia subordinata alla duplice condizione che si tratti di strutture di minimo ingombro, non collegate al terreno in forma permanente, e che l’eventuale dotazione di servizi non ne impedisca la facile rimovibilità. In definitiva, il regime di liberalizzazione opera solo quando sussiste la ragionevole previsione, a motivo delle caratteristiche tecniche degli allestimenti di cui si discute, di un carico urbanistico non significativo. Nella fattispecie concreta posta al vaglio del Giudice amministrativo, non sembra invece di poter desumere che le strutture allestite dalla ricorrente presentino le caratteristiche tipologiche sopra esaminate posto che le case mobili che la società ricorrente ha inteso installare in numero di 60 all’interno del proprio campeggio sono esclusivamente descritte quali strutture servite da una serie di impianti (idrico, di scarico reflui, gpl, elettrico e Tv) ma senza alcuna specifica menzione alla permanente funzionalità del meccanismo di rotazione, alla natura non permanente del collegamento al terreno, e alla facile rimovibilità degli allacciamenti alle reti tecnologiche. Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti e permettono di ritenere che il regime applicabile sia, invece, come correttamente opinato dalla difesa del comune di Salve, quello del preventivo assenso edilizio".

2. S. e il suo legale rappresentante hanno quindi proposto appello avverso la sentenza sopradescritta, affermando innanzitutto che il giudice di primo grado sarebbe "andato ben oltre il corredo motivazionale degli atti impugnati in quanto il diniego da esse contestato "non poneva minimamente in discussione la mancanza dei requisiti richiesti dalla citata L.R. 11 del 1999", posto che soltanto nel corso del giudizio di primo grado la difesa del Comune avrebbe "genericamente eccepito che gli allestimenti mobili progettati non corrispondono per caratteristiche tecniche a quelli fotografati dal citato art. 17, comma 4, della L.R. 11 del 1999" (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo del presente giudizio di appello), e fermo comunque restando che nel corso del medesimo giudizio di primo grado le stesse ricorrenti avevano comunque fornito la prova della sussistenza per i propri manufatti dei requisiti costruttivi contemplati dalla testè riferita disciplina di fonte regionale (cfr. al riguardo la documentazione di cui al n. 14 usque 17 depositata anche nel presente grado di giudizio, tra cui la relazione tecnica dell’Ing. Marcello Menni e la perizia dell’Ing. Maurizio Papa).

In secondo luogo la ricorrente evidenzia che con la propria istanza dell’11 aprile 2008 essa aveva inteso soltanto chiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salve "l’aggiornamento della propria licenza commerciale n. 118/89" e che "sorprendentemente" (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del giudizio di appello) è stato pertanto adottato a riscontro di tale istanza un atto a contenuto diverso, recante un diniego illegittimo in quanto riferito ad "attività assolutamente libera all’interno di una struttura ricettiva all’aria aperta già autorizzata" (cfr. ibidem).

Tutto ciò premesso, ai fini della reiezione del ricorso in appello è qui sufficiente rimarcare, in via del tutto assorbente, che a fronte della presentazione della predetta domanda di mero "aggiornamento della propria licenza commerciale n. 118/89" l’Amministrazione Comunale ha legittimamente ritenuto tale adempimento del tutto insufficiente per legittimare l’allestimento delle case mobili in questione anche sotto il profilo paesaggistico ed edilizio, dandone dapprima contezza alla richiedente mediante il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, e quindi, adottando il provvedimento di reiezione dell’istanza stessa.

Sotto il profilo paesaggistico, risulta infatti di solare evidenza che l’inserimento di 60 case mobili nel contesto di una struttura ricettiva pur già fruente di autorizzazione paesistica di per sé configura una consistente trasformazione morfologica della struttura medesima, con sicuro impatto visivo; né può obiettarsi in contrario che la dichiarata mobilità dei manufatti in questione esime ex se dal procedimento autorizzatorio di cui all’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004 e successive modifiche, posto

che la mobilità dei manufatti in questione è meramente eventuale e- comunque – per certo non è attuata nel periodo estivo, allorquando si pone con maggiore evidenza la necessità della tutela dell’integrità del contesto tutelato.

Sotto il profilo edilizio, risulta del tutto inconferente qualsivoglia richiamo alla disciplina di cui all’art. 17 della L.R. 11 del 1999, stante il fatto che trattasi di disciplina implicitamente abrogata dal T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 laddove esplicitamente configura quale "intervento di nuova costruzione… l’installazione… di case mobili" (cfr. ivi l’art. 3, comma 1, lett. e 5), correlativamente non contemplando l’intervento medesimo tra quelli propri dell’attività edilizia libera (cfr. ibidem, art. 6).

3. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 3.000,00. (tremila/00) oltre agli accessori legali.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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