Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 12.6.09, la corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza 15.6.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.O.M. A. in ordine al reato ex art. 660 c.p., perchè estinto per prescrizione e ha ridotto la pena inflitta per il rimanente reato di ingiuria continuata, in danno di G.S., a Euro 180,00 di multa; ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile G., quantificata in Euro 500,00 e ha liquidato le spese per quel grado di giudizio in Euro 600,00.
Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per carenza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale, in quanto la corte si è limitata nella sentenza ad affermare la congruità della liquidazione effettuata dal primo giudice, senza tener conto delle censure formulate nei motivi di appello; ugualmente carente è la motivazione in ordine alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Il ricorso non merita accoglimento.
In premessa va rilevato che le sentenze dei giudici di merito hanno sviluppato, nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione, un uniforme apparato logico argomentativo, dando così luogo ad un unicum inscindibile.
Quanto alle statuizioni civili, contestate dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha quindi correttamente richiamato la motivazione formulata sul punto dalla sentenza del tribunale, e l’ha valutata positivamente, avendo rilevato che il giudice di primo grado si è esaustivamente soffermato , in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, sulla gravità dei fatti, sull’arco temporale della loro consumazione e sulle limitate ripercussioni sulla persona offesa. Va rilevato che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la relativa valutazione del giudice,in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione (sez. 3^, n. 34209 del 17.6.2020, rv 248371;
conf. sez. 5^, n. 9182 del 31.1.07, rv 236262).
Ugualmente sottratta al sindacato di legittimità è la valutazione compiuta dal giudice di merito, che ha adeguato razionalmente la liquidazione delle spese processuali, correlandola al livello di impegno professionale richiesto nel processo, di fatto emergente dal numero delle parti e dalle questioni tecniche sottoposte all’esame del difensore.
Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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