T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4017 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

omune resistente, come da verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato in Roma, via Chivasso s.n.c., sul quale è stato rinvenuto un manufatto in blocchetti di cemento di 30 mq, realizzato in assenza di permesso di costruire,.

Il Sig. L. asserisce che su detto terreno avrebbe già in passato insistito un manufatto fatiscente in blocchetti in tufo, adibito a ricovero attrezzi agricoli ed a riparo dei braccianti agricoli, che sarebbe stato rifatto con la medesima cubatura.

In data 9.12.2004 risulta essere stata presentata dal Sig. L. istanza di condono edilizio, assunta al protocollo al n. 602168/0, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326; sono state depositate in giudizio anche le ricevute dei versamenti a titolo di oblazione, comprensiva della maggiorazione regionale, per intero, e di oneri concessori, la prima rata.

Con determinazione dirigenziale 2.2.2006, n. 200, prot. n. 6395 del 2.2.2006, notificata il 28.2.2006, è stata ingiunta la demolizione del fabbricato de quo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il richiamato provvedimento è stato gravato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto e per illogicità e contraddittorietà – violazione degli artt. 32 e 41 della legge n. 1150/1942 e dei principi di correttezza dell’azione amministrativa: ove fosse stato eseguito il necessario accertamento tecnico (tale non essendo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il verbale della Polizia municipale), si sarebbe verificato che il manufatto di che trattasi era già esistente in epoca di gran lunga antecedente, essendo quello rinvenuto solo una ricostruzione, senza aumento di cubatura e di superficie utile, di quanto già esistente; inoltre, all’epoca dell’acquisto del terreno, da parte del dante causa del ricorrente, la superficie sarebbe stata sufficiente per la costruzione di detto immobile.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando documentazione conferente.

Con ordinanza 15.6.2006, n. 3476, è stata accolta la domanda incidentale, avanzata in via incidentale.

Il ricorrente ha depositato una memoria e documentazione ed il Comune resistente ha prodotto una memoria, in vista della pubblica udienza del 31.3.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento del Comune di Roma, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

2 – Preliminarmente va disattesa l’eccezione di genericità del ricorso, per mancata esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme violate, sollevata dalla richiamata Amministrazione.

Al riguardo deve rilevarsi che, affinché il ricorso non sia affetto da genericità, è sufficiente, come nella specie, che dalla lettura di ogni singola parte, anche in fatto, emergano le doglianze mosse.

3 – Nel merito non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che, per il medesimo immobile oggetto del predetto provvedimento, secondo quanto risulta nella descrizione in fatto dell’atto di ricorso e dalla documentazione in atti, in data 9.12.2004 il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, per la quale risulta che lo stesso ha provveduto a versare per intero il quantum dovuto a titolo oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale e, limitatamente alla prima rata, l’importo quale oneri concessori.

3.1 – Pertanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto non già sanzionare l’abuso, così come invece ha fatto, ma sospendere il relativo procedimento, in attesa di pronunciarsi sulla menzionata domanda di condono edilizio, avente lo stesso oggetto, ovviamente eseguendo un’adeguata ed approfondita istruttoria circa l’effettiva anteriore realizzazione (come assume parte ricorrente) o meno del manufatto in parola rispetto alla data del 31.3.2003, fissata quale termine utile ex lege per terminare le opere di cui chiedere il condono edilizio.

In proposito occorre, infatti, richiamare l’art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, il quale prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47. Ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato proprio nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

4 – Ne deriva che, sotto il profilo evidenziato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento, oggetto del medesimo, fatti salvi naturalmente gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione civica all’esito del procedimento introdotto dall’istanza di condono edilizio.

5 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, in considerazione delle ragioni dell’accoglimento del gravame, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *