Cass. pen., sez. VI 09-01-2009 (07-01-2009), n. 504 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Rinvio della consegna – Generica indicazione da parte della persona richiesta in consegna della pendenza di procedimento penale in Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1.1. D.F.M., per mezzo del suo difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Napoli ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, accogliendo la richiesta di cui al mandato d’arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Saarbrucken ai fini dell’esercizio dell’azione penale, disposta dalla Pretura di Saarluois, per due episodi di truffa nonchè per reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
1.2. L’arresto fu operato in Italia in data (OMISSIS) dai Carabinieri di Vairano Scalo e il provvedimento – previa audizione del D.F., che non prestò il consenso alla consegna all’autorità tedesca – fu convalidato il successivo giorno 10 dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, che applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.3. Risulta dalla descrizione dei fatti risultante dal mandato d’arresto europeo e dalla documentazione supplementare inviata dalla Procura della Repubblica di Saarbrucken, che il D.F., con simulazione, si procurò consistenti somme di denaro ai danni di A.M.B. e di A.B. e che, nel corso di un controllo volto alla sua identificazione, tentò di fuggire ed aggredì i commissari di Polizia H. e T., che rimasero feriti. I fatti, costituenti reati a norma del codice penale tedesco, corrispondono nell’ordinamento italiano ai delitti di cui agli artt. 640, 337 e 582 c.p. e art. 61 c.p., n. 10. 1.4. Sulla base di tali elementi e atti, la Corte napoletana – prendendo atto dell’esistenza della doppia incriminazione in Germania e in Italia dei reati di truffa, di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale, della descrizione dei fatti contestati e dell’acquisizione della documentazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4 – ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna e l’inesistenza di alcun elemento ostativo ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18. 1.5. Il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 2, e art. 18, lett. e) e art. 13 Cost., nonchè violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1. Lamenta infine un travisamento del fatto con riferimento all’indicazione dell’importo della somma truffata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorrente, assumendo che l’ordinamento giuridico tedesco non contempla limiti massimi di carcerazione preventiva, censura la sentenza della Corte territoriale per avere violato sia la L. n. 69 del 2005, art. 2, nella parte in cui richiama i principi e le regole contenute nella Costituzione italiana, con particolare riferimento all’art. 13 Cost., sia la citata legge, art. 18, lett. e), che prevede quale condizione ostativa la mancata previsione, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di limiti massimi di carcerazione preventiva.
Le censure sono infondate, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che, a sezioni unite (sent. n. 4614/2007, ced 235351-2), con riguardo alla previsione della, L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), ha precisato che l’autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, all’estinzione della stessa.
Con specifico riferimento a mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, è stato escluso che ricorra l’ipotesi prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, poichè l’ordinamento processuale tedesco prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli "ex officio", cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l’imputato nello "status custodiae", imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.
2.2. Infondato è anche la censura relativa alla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, il quale prevede che "la Corte d’appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia .. per reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto".
Il ricorrente lamenta l’illogicità e l’erroneità di tale motivazione per avere "prodotto il c.d. "visto per la verità", rilasciato dalla cancelleria del tribunale di S. Maria Capua Vetere (sez. distacc. di Calinola), con il quale veniva attestato che innanzi alla d.ssa V. pende attualmente procedimento n. 4325/03/16 a carico di D.F.M., nato a (OMISSIS), e che la prossima udienza è fissata il 19.1.08 per l’escussione dell’ultimo teste".
La facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Ne consegue che correttamente la Corte di appello può negare il rinvio quando l’interessato non abbia fornito la prova certa dell’attuale pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione. (Cass. n. 22451/2008, ced 239943).
Nel caso in esame, dalla richiesta di attestazione, presentata dalla difesa dell’estradando alla Cancelleria del tribunale, su cui è stato posto il c.d. "visto per la verità", non risulta affatto il nome dell’imputato, per cui correttamente la Corte d’appello ha evidenziato nella sentenza impugnata che "non è dato rilevare se il predetto processo sia o meno pendente a carico del D.F.".
In ogni caso, non c’era e non c’è alcuna necessità di disporre il rinvio della consegna, giacchè – per un verso – alla sentenza favorevole alla consegna è stata apposta la condizione che il D. F., "dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente comminategli per quei reati dall’Autorità giudiziaria estera", per cui il predetto farà ritorno in Italia e, per altro verso, egli potrà ben richiedere ed ottenere il rinvio del processo eventualmente pendente in Italia, costituendo la detenzione all’estero legittimo impedimento a comparire dinanzi al giudice italiano.
2.3. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo, con cui si denuncia travisamento del fatto per avere la Corte d’appello fatto riferimento ad una truffa relativa all’ingente somma di Euro 110.000,00, mentre invece l’importo risultante dalla documentazione tedesca è di Euro 11.000,00. Effettivamente nella sentenza impugnata è riportata la cifra di Euro 110.000.00, ma trattasi all’evidenza di un mero errore (irrilevante lapus calami si sarebbe detto, se la sentenza non fosse stata scritta con un sistema di scrittura tramite computer), comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla consegna del D. F. all’autorità tedesca.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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