Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-05-2011, n. 17842 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cesso – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. A seguito di incidente di esecuzione diretto ad ottenere la restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale emessa contro di lei, la presente ricorrente – con l’ordinanza oggetto di gravame – si è vista respingere l’istanza sulla base della affermazione che il plico chiuso era stato notificato a tale D.S.A. che, nella relata, era qualificato come "marito convivente della stessa".

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso, la B. personalmente, deducendo:

1) violazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all’art. 175 c.p.) in quanto i giudici di merito si sono limitati a constatare la regolarità formale della notifica senza verificare se, in concreto, l’interessata avesse avuto conoscenza dell’atto asseritamente notificatole. Così facendo, si è andati contro un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. , 21.5.09, n. 29363, Sez. 2^, 18.3.09, n. 18573, Sez. 3^, 5.6.07, n. 35865 ed altre) in base al quale l’organo giudicante deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza. Al contempo si è andati contro lo spirito della riforma apportata all’art. 175 c.p. e contro i principi del giusto processo;

2) vizio dei motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. e)) dovendo essa ritenersi mancante in ragione dei principi enunciati dal succitato orientamento giurisprudenziale in base al quale i giudici avrebbero dovuto argomentare il proprio convincimento circa la validità di una notifica a mani di una persona diversa dall’imputata, riconoscendo una presunzione di non conoscenza da parte di quest’ultima.

La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione.

– Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

2.1. Proprio una delle sentenze citate dalla ricorrente vale, infatti, a smentirla.

La novella legislativa n. 60 del 2005, l’art. 175 c.p.p. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento.

Il principio, perciò, va, per così dire, "contestualizzato" nel senso che, di volta in volta, deve valutarsi se le peculiarità del caso presentino "ragionevoli indicatori di dubbio circa il fatto che, malgrado la ritualità formale della notifica, l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificatogli".

Orbene, questo è esattamente ciò che è avvenuto nel caso di quella decisione evocata dalla ricorrente (Sez. 5^, 29.3.07, Diane, Rv.

237566) ove la Corte ha escluso che "l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvenuta davanti alla Polizia giudiziaria consentisse il dubbio circa la conoscenza da parte del ricorrente del procedimento a suo carico, in mancanza di prova diversa dal ricorrente medesimo fornita e tale da rendere necessaria quella verifica di effettiva conoscenza richiesta dalla norma".

Analogamente, nella specie, il giudice ha evidenziato che, "indipendentemente dall’esattezza circa la qualità di coniuge in capo al soggetto ricevente, ricorreva la sostanziale e "documentata" "condizione di convivente di fatto di quest’ultimo nei confronti dell’imputata medesima".

A tale stregua, non sussisteva alcun ragionevole motivo di dubitare che l’odierna ricorrente non fosse stata informata dalla persona che, nel ricevere l’atto, si era qualificata come convivente (visto che tale condizione non è stata messa in discussione nemmeno dalla ricorrente).

2.2. L’ordinanza impugnata, inoltre, da conto delle ragioni dell’imputata secondo cui tra lei ed la persona che ha sottoscritto la relata di notifica non esisteva alcun vincolo di coniugio ma sottolinea al contempo, come appena visto, che il dettaglio relativo alla formalità o meno del vincolo che legava la ricorrente alla persona che ricevette l’atto era ininfluente perchè ciò che contava era la sostanziale situazione di convivenza tra i due.

Legittimamente, quindi, sono stati ritenuti "integrati i requisiti per la validità della notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.p., commi 1 e 6".

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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