DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52 Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15/03/10 n.89

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l’articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla
riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni
ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo
linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei
criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli;
Visto l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie;
Visto l’articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita’ e gli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del
medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 settembre 2011;
Sentito il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, nell’adunanza del 14 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 27
ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 3 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell’11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione dei percorsi
delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.
2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a
partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico
di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, nell’ambito del quale propone insegnamenti ed
attivita’ specifiche.
3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della
sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed
attrezzature ginnico-sportive adeguati.

Art. 2

Finalita’ della sezione ad indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo e’ volta all’approfondimento
delle scienze motorie e sportive e di una o piu’ discipline sportive
all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze
matematiche, fisiche e naturali nonche’ dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita’ ed a
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra
le diverse forme del sapere, l’attivita’ motoria e sportiva e la
cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative.
2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune
misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari
opportunita’ di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in
condizione di criticita’ formativa e in condizione di disabilita’ nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il
sistema dei licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo e’
integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad
indirizzo sportivo.
4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli
obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad
indirizzo sportivo sono riportati nell’allegato A al presente
decreto.

Art. 3

Configurazione dell’indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di
flessibilita’ didattica e organizzativa previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di
adeguare il percorso liceale, nel quale essa e’ strutturalmente
inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi
compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai
fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa
all’istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. L’orario annuale delle attivita’ e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e’ di n. 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore
medie settimanali.
3. Al superamento dell’esame di Stato e’ rilasciato il diploma di
liceo scientifico, con l’indicazione di "sezione ad indirizzo
sportivo". Il diploma e’ inoltre integrato con la certificazione
delle competenze acquisite dallo studente.
4. Il diploma consente l’accesso all’universita’ ed agli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi
II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti
gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto
della programmazione regionale dell’offerta formativa, e tenuto conto
della valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale, le
sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere
istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo
restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di
cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare
esuberi di personale in una o piu’ classi di concorso.
6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo
possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente
assegnate lo consentano e sempreche’ cio’ non determini la creazione
di situazioni di esubero di personale.

Art. 4

Strumenti e misure operative

1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita’
istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, e’ prevista la
realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati.
In particolare:
a) nell’ambito del sistema delle scuole statali, i competenti
Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i
Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di
rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti
associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di
linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro con
delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
b) nell’ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori
stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni
scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da
essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi
alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali
sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che
collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita’
statali o private, ovvero con province, comuni, citta’ metropolitane,
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi legati alla formazione e all’attivita’ sportiva. Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 5

Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di Bolzano

1. All’attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita’ ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonche’ alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche
ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore
annuali.

Art. 6

Verifiche periodiche

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica procede ad una verifica periodica dell’efficacia delle
attivita’ della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento
con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato
dall’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per
un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca si avvale di un
apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul
territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare
della sezione ad indirizzo sportivo, nonche’ le esperienze realizzate
dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
le professionalita’ cosi’ formate, l’impiantistica specifica degli
istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio.
Dall’istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a
decorrere dall’anno scolastico successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. All’attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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