Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-05-2011, n. 2774 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti alla odierna camera di consiglio;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Sociale F. R. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal comune di Grottaglie per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale (esclusione disposta a causa della mancata previsione nell’offerta della ricorrente della contemporanea presenza di quattro educatori per l’intero orario di apertura dell’asilo);

Ritenuto che il ricorso in appello è privo di fondamento, in quanto:

a) la lex specialis della gara era chiara nel richiedere la presenza di quattro educatori per l’intera giornata, senza subordinare tale elemento alla effettiva presenza di un numero di alunni pari a quaranta;

b) tale interpretazione si ricava dalla previsione del bando che impone di "assicurare la presenza dell’organico come da capitolato" "anche per un numero inferiore a 40 unità frequentanti" (pag. 12 bando) e dall’art. 6 del capitolato speciale, che, dopo aver previsto una frequenza costante giornaliera di 40 unità, fisa in rapporto alle 40 unità la necessaria presenza di 4 educatori da impegnare per l’intero orario di apertura dell’asilo, disciplinando poi l’ipotesi di presenza di un numero di alunni superiore a 40 (che comporta un onere aggiuntivo per il comune);

c) ai fini dell’applicazione delle richiamate clausole di gara, non assume rilievo l’art. 2 dello stesso Capitolato e l’esattezza del dato ivi contenuto, che riguarda il diverso elemento dell’apertura della struttura e non la presenza dei singoli operatori, che – si ripete – è disciplinata dal richiamato art. 6;

d) una volta confermata la legittimità dell’esclusione della ricorrente, viene meno il suo interesse a contestare asserite cause di esclusione dell’aggiudicataria (questione del coordinatore) e l’attribuzione dei punteggi (Cons. Stato, ad. plen. n. 4/2011);

Ritenuto che il ricorso in appello deve, quindi, essere respinto con conseguente improcedibilità del ricorso in appello incidentale;

Ritenuto, infine, che la peculiarità in fatto della controversia integra i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello principale indicato in epigrafe e dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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