Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
oni del PG Dott. SALVI G., intese al rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di M. N. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Rovereto in data 22-12-2010 in ordine ai reati di concorso in illecita detenzione a fine di spaccio di eroina, il Tribunale del riesame di Trento,con ordinanza in data 18.01.2011, reietta detta richiesta, confermava la misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e l’esigenza di tutela del pericolo di inquinamento probatorio e di recidivanza.
Avverso tale ordinanza la difesa del M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p., e art. 110 c.p. e " D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, ribadendo la tesi difensiva secondo cui la semplice conoscenza dei fornitori di droga è anche l’adesione morale al lori operare si risolvevano in una "assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta" non integrante l’ipotesi criminosa contestata;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza di legge penale, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), stante la sommaria, superficiale verifica operata dal Tribunale del riesame di Trento in merito a dette esigenza, con trascurata valutazione della modesta entità dei fatti oggetto della presunta cessione, dello stato di incensuratezza dell’indagato, impegnato in lecita attività lavorativa con un inappuntabile condotta di vita anteatta;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza di legge penale e contraddottorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione del principio di gradualità ed adeguatezza della misura ex art. 275 c.p.p., ben potendo trovare adeguata tutela le asserite esigenze cautelari con misura meno afflittiva di quella carceraria intramuraria;
4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 162 del 1990, art. 37 e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 1, ricorrendo le comprovate condizioni di un programma di recupero della tossicodipendenza sulla base dell’attestazione del competente Sert e non già solamente di un programma terapeutico di mero contenimento del sintomo, tanto da costituire ostacolo alla misura degli arresti domiciliari,con patente violazione della stessa "ratio legis" intesa al recupero dei tossicodipendenti recidivi;
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, quanto al motivo sub I), l’inconsistenza delle controdeduzioni difensive, piuttosto riferibili ad una criticità di analisi in punto di mero fatto e,pertanto, più propriamente deducibili in sede di eventuale giudizio di merito, trova motivato riscontro alla stregua delle indagini di p.g. delle intercettazioni in uso alle utenze degli indagati, degli appostamenti e pedinamenti e dai verbali di perquisizione e sequestro. In siffatto quadro accusatorio, correttamente l’impugnata ordinanza,con motivazione logica, esauriente e puntuale, traccia il solco di una sussistenza ragionevole del quadro di gravità indiziaria, direttamente coinvolgente l’odierno indagato (cfr.foll. 2-3 ordinanza impugnata), a prescindere dalla qualità e quantità di droga oggetto della contestata detenzione, in ogni caso, non comprovatamente tale da escludere dallo stato, le ipotesi criminose contestate.
Del pari manifestamente infondate le doglianza di cui al motivo sub 2), posto che il Tribunale del riesame trentino si è fatto motivato carico di segnalare le ragioni della ritenuta esigenza di tutela dell’inquinamento probatorio e del pericolo di recidivanza (cfr. fol.
3 ordinanza impugnata).
Nè si h trascurata una sintetica ma efficace notazione circa la stessa pericolosità della condotta in punto di modalità di esecuzione della stessa de parte dell1indagato, tanto da rendere intuibilmente e ragionevolmente non adeguata altra misura cautelare personale, con il conseguente rispetto dei criteri di gradualità ed adeguatezza della misura ex art. 275 c.p.p.. Di qui l’inconsistenza delle doglianze di cui al motivo sub 3). Il motivo sub 4),pur rappresentando in termini di apprezzabile impegno difensivo, l’aspetto attinente il richiamo all’istituto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, trascura il fatto che dagli atti sottoposti all’esame del decidente Tribunale trentino era dato cogliere il solo programma di mero "contenimento" del sintomo presso i servizi pubblici e non già quello di "recupero" della tossicodipendenza, legittimante la misura degli arresti domiciliari in costanza dell’insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
In particolare, giova ribadire il principio secondo cui, per la corretta applicabilità dell’art. 89, comma 2, come del resto risulta testualmente dalla norma in esame, si impone la comprovata certificazione del competente servizio pubblico o da struttura privata autorizzata ex cit. D.P.R., art. 116, comma 2, lett. d) attestante lo stato di tossicodipendenza del richiedente e la disponibilità di accoglimento del predetto da parte delle cerbate strutture agli effetti del suo recupero, così realizzandosi la "ratio legis" che giustifica la misura.
Nella specie,come sottolineato dall’ordinanza impugnata, la documentazione prodotta dall’indagato si riferiva al mero "contenimento" del sintomo in rapporto al programma terapeutico e non già al "recupero" come richiesto dalla normativa cit. nei termini innanzi enunciati, secondo lo stesso indirizzo interpretativo della legge offerta da questo giudice di legittimità, in aderenza alla cennata "ratio legis" dell’istituto in esame. Ne consegue la correttezza della risposta offerta in ordinanza impugnata (fol. 3) e la conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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