Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 10229 del 2005, proposto dal Codacons avverso il silenzio serbato dalla Consob sulla diffida notificata il 17 giugno 2005, affinché l’Autorità intimata provvedesse entro il termine di 30 giorni ad annullare d’ufficio o a revocare la concessa autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo dell’offerta pubblica di scambio di prestiti obbligazionari in sofferenza, promossa dalla Repubblica Argentina. In precedenza, l’autorizzazione era stata tempestivamente impugnata dalla Codacons dinnanzi allo stesso T.A.R.Lazio con ricorso n. 2381 del 2005, pendente al momento della proposizione del ricorso n. 10229 del 2005.
2. Il T.A.R. adito motivava la pronuncia di rigetto sul rilievo dell’inconfigurabilità di un obbligo di provvedere su un’istanza di riesame in autotutela di un atto già impugnato in sede giurisdizionale.
3. Avverso tale sentenza, pubblicata l’11 gennaio 2006, interponeva appello il soccombente Codacons con ricorso notificato l’11 maggio 2006, deducendo l’erronea equiparazione, nella gravata sentenza, di un provvedimento impugnato a giudizio ancora pendente con un provvedimento già divenuto inoppugnabile, in relazione alla quale ultima ipotesi soltanto sarebbe precluso un riesame in sede di autotutela, e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado.
4. Costituendosi in giudizio, l’appellata Consob in via pregiudiziale di rito eccepiva l’irricevibilità del ricorso in appello, in quanto proposto tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di cui all’art. 21bis, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Nel merito, contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.
5. Si costituiva altresì l’appellata Repubblica Argentina, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
6. Con comparsa di stile si costituiva, infine, anche l’appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri, resistendo.
7. Disattesa con ordinanza del 13 giugno 2006 l’istanza di sospensiva sul rilievo che l’obbligo di provvedere non è configurabile a fronte dell’istanza di riesame di un precedente provvedimento inoppugnato o tempestivamente gravato, la causa all’udienza camerale del 29 marzo 2011 veniva trattenuta in decisione.
8. L’appello non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.
8.1. In primo luogo, è fondata l’eccezione d’irricevibilità dell’appello sollevata dalla Consob.
Premesso che a norma dell’art. 21bis, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e succ. mod. (applicabile ratione temporis alla fase introduttiva del presente giudizio di gravame) la sentenza di primo grado emessa nel rito del silenzio, in difetto di notifica (come nel caso di specie) è impugnabile entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione, osserva il Collegio che la sentenza qui impugnata risulta essere stata pubblicata l’11 gennaio 2006, mentre il ricorso in appello è stato notificato l’11 maggio 2006 (data di spedizione). Sebbene non si trovi agli atti la ricevuta attestante la comunicazione dell’avviso di deposito predisposto dalla segreteria del T.A.R. l’11 gennaio 2006 (ossia, il giorno stesso della pubblicazione), sull’originale della sentenza risulta apposto il timbro datato 30 gennaio 2006, attestante il rilascio di copia conforme della sentenza al difensore del Codacons (avv. Rienzi), firmato per ricevuta da quest’ultimo, nonché, in calce, dal funzionario responsabile di segreteria, sicché risulta incontrovertibilmente comprovato il rilascio di copia integrale della sentenza al procuratore di Codacons al più tardi in data 30 gennaio 2011. La notifica del ricorso in appello, in data 11 maggio 2006, è pertanto avvenuta ampiamente oltre il termine di novanta giorni di cui al citato art. 21bis.
8.2. In secondo luogo, il T.A.R. a ragione ha escluso la configurabilità di un obbligo dell’Autorità di provvedere in autotutela con riguardo a precedente provvedimento già tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale, ostandovi la natura della potestà di autotutela, anche in punto di attivazione rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, nonché elementari principi di economia procedimentale e processuale (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; C.d.S., Sez. V, 1 marzo 2010, n. 1156), né si versa in fattispecie di esercizio vincolato del potere di autotutela, sicché l’appello è comunque infondato anche nel merito.
9. Le spese del presente grado come liquidate in parte dispositiva vanno poste a carico dell’appellante soccombente.
Inoltre la presente decisione va trasmessa al dirigente della sesta sezione del Consiglio di Stato e al dirigente della I sezione del Tar Lazio – Roma, per gli adempimenti di competenza in ordine alla richiesta di pagamento del contributo unificato al Codacons, che non è esentato dal pagamento di detto contributo, come chiarito dalla circolare del segretario generale della giustizia amministrativa 29 gennaio 2004 n. 56 e dal parere dell’Agenzia delle entrate 23 marzo 2011 prot. 2011/31185.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in rito e in merito ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00 oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle stesse (Consob, Repubblica Argentina e Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Manda al dirigente della sesta sezione e al dirigente della I sezione del Tar Lazio – Roma, per gli adempimenti inerenti il contributo unificato, come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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