Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 10-05-2011, n. 18297 Misure cautelari

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P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 26.10.2010, del Tribunale del Riesame di Milano che rigettava gli appelli avverso le ordinanze 21 e 31 agosto 2010 con le quali il GIP presso il Tribunale di Milano aveva respinto le istanze difensive di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del N. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis; il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, richiesta avanzata per la incompatibilità del grave stato di salute dell’indagato con lo stato di detenzione, omettendo un concreto accertamento sulla possibilità di garantire al N., nel luogo di detenzione, le condizioni igienico-sanitarie e la effettiva somministrazione, delle cure necessarie indicate dal perito in relazione al grave deficit immunitario dell’indagato, cardiotrapiantato e sottoposto a dialisi extracorporea.

In particolare, i giudici del Riesame, anzichè disporre un supplemento di perizia per verificare la rispondenza delle reali condizioni di detenzione a quelle astrattamente ed ipoteticamente delineate in perizia, avevano rimesso all’amministrazione penitenziaria, la valutazione sulla "sufficienza del centro clinico", ove era ricoverato il N., ad assicurare allo stesso il trattamento sanitario necessario.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del Riesame ha fondato il provvedimento impugnato sulle conclusioni della perizia medica, laddove si affermava,sulla base degli accertamenti eseguiti "che le attuali condizioni di salute del Signore N.G. non sono tali da controindicarne in assoluto la prosecuzione del regime carcerario all’interno del carcere dotato di Centro Clinico…". Peraltro è stato rimessa all’amministrazione penitenziaria la valutazione sulla sufficienza del centro clinico stesso ad assicurare al N. la stabilizzazione delle condizioni di salute e la prevenzione dai rischi conseguenti alle patologie da cui è affetto, con possibilità di trasferimento in altro centro clinico più attrezzato di quello attuale. Orbene, ritiene il Collegio che, con riferimento a tale eventualità di trasferimento, non è dato ravvisare alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale del riesame, comunque, dato atto, sulla base di un accertamento in fatto, della insussistenza di una incompatibilità assoluta dello stato di detenzione del N. col suo ricovero nel centro clinico ove si trova attualmente ricoverato, evidenziando che, nella relazione richiamata dal perito e dal consulente del P.M., la "sufficienza" di tale centro era stata attestata dai sanitari dell’istituto.

Il fatto che il Tribunale del Riesame abbia sollecitato l’amministrazione penitenziaria ad un "eventuale" trasferimento del N. presso altro centro clinico, "in caso di insorgenza di qualsiasi emergenza imprevista", attiene, come rilevato nell’ordinanza in esame, ad aspetti "trattamentali" della detenzione, di stretta competenza e responsabilità dell’amministrazione penitenziaria sicchè non e dato ravvisare il vizio di violazione di legge dedotto. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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