T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-05-2011, n. 4110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con il primo dei ricorsi in epigrafe D.D., già titolare di concessione demaniale marittima per ristorante bar in comune di Pomezia, località Torvaianica, ha impugnato il diniego di rinnovo di tale concessione contenuto nel decreto di comparazione ex art. 37 del codice della navigazione, con il quale la concessione è stata rilasciata al controinteressato.

Premesso di essere titolare di detta concessione da oltre trenta anni; che peraltro la stessa non risulta formalmente rinnovata dal 1992; che nel 1993 concedeva in affitto d’azienda per sette mesi il locale bar ristorante insistente sull’area della concessione demaniale marittima; che l’affittuario realizzava abusivamente una pavimentazione di mq 100 circa; che la Capitaneria di Porto ne ingiungeva la demolizione; che in sede di ricorso gerarchico avverso detto provvedimento il Ministero dei trasporti e della navigazione dava "mandato" alla Capitaneria di procedere ad una comparazione ex art. 37 cod nav., avendo anche l’affittuario, oltre la ricorrente che aveva presentato istanza di rinnovo, richiesto il rilascio della concessione a proprio nome; che a seguito della prevista pubblicità per detta procedura presentavano istanza di concessione altri soggetti; che il provvedimento finale sceglieva il controinteressato, con il provvedimento qui impugnato; che la ricorrente è tuttora titolare della licenza per l’esercizio di bar ristorante; tutto ciò premesso, la ricorrente stessa censura detto atto sotto i seguenti profili:

eccesso di potereviolazione di legge: erronei devono ritenersi i presupposti indicati nell’atto quali la mancanza di licenza commerciale e l’aver commesso abusi in danno dell’amministrazione, in quanto detto abuso non è stato commesso dalla ricorrente e trattasi comunque di questione di poco conto e non era lesivo degli interessi demaniali, avendone la Capitaneria successivamente sospeso la demolizione; la sostituzione nella concessione ha riguardato un breve periodo, né la Capitaneria ha instaurato un procedimento di decadenza ex art. 47 cod nav.; solo la ricorrente, unica ad essere titolare di licenza di commercio, può garantire la più proficua utilizzazione del bene demaniale; non è stato valutato il "diritto d’insistenza" di cui all’art. 37 c.3 cit.;

eccesso di potereviolazione di legge: il provvedimento impugnato viola la delibera della Giunta Regionale Lazio 28.4.98 n. 1494: non risulta intervenuto nessun assenso regionale per il titolo concessorio rilasciato dalla Capitaneria, che agisce su delega regionale, al controinteressato..

Costituitosi il controinteressato, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: la questione della licenza commerciale non ha formato oggetto della motivazione del provvedimento, non avendo alcun rilievo giuridico per il rilascio della concessione demaniale; la ricorrente ha chiesto di regolarizzare l’abuso edilizio, assumendone la paternità; irrilevante la circostanza che la Capitaneria ne abbia medio tempore sospeso la demolizione; il diritto d’insistenza ex art. 37 c.3 cod nav non sussiste in caso di occupazione abusiva; non doveva essere pronunciata alcuna decadenza ex art. 47 cod nav in quanto la concessione era scaduta nel 1992; in base all’art. 3 della convenzione n. 2/1977 tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Lazio, la Capitaneria, per l’esercizio delle funzioni delegate, provvede alla redazione del titolo concessorio, impegnativo per il concessionario ma non per l’Amministrazione, titolo che viene appunto inoltrato alla Regione per l’approvazione.

Risulta formalmente costituita in giudizio l’Avvocatura di Stato per il Ministero dei trasportiCapitaneria di Porto.

Con ordinanza collegiale n. 1752/98 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 1667/2010 è stata accolta l’opposizione a decreto di perenzione e la causa è stata reiscritta in ruolo e fissata per la pubblica udienza del 21 aprile 2011.

Si è quindi costituito il comune di Pomezia, succeduto nelle competenze in questione alla Capitaneria di Porto, che ha insistito per la reiezione del ricorso in ragione dei motivi che hanno portato al rilascio di concessione ad altro soggetto, basati sulle gravi inadempienze della ricorrente, sia per l’affitto dell’area a terzi, sia per l’abuso edilizio.

Con memorie ricorrente e controinteressato ribadiscono tesi e ragioni, eccependo la prima anche l’inammissibilità dell’intervento del comune di Pomezia..

2Con il secondo dei ricorsi in epigrafe vengono impugnati il provvedimento di concessione demaniale al controinteressato e relativa approvazione regionale, nonché l’ordine di sgombero rivolto alla ricorrente.

Detti provvedimenti sono censurati per illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il primo ricorso.

Le parti hanno quindi sostenuto argomentazioni identiche a quelle del precedente ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione n.1752/98.

La causa, dopo l’accoglimento dell’opposizione a decreto di perenzione, è stata fissata per l’udienza del 21 aprile 2011.

Risulta qui costituita la Regione Lazio che ha insistito per la reiezione dei ricorsi per le gravi inadempienze nel rapporto concessorio della ricorrente.

3- Tanto premesso, il Collegio riunisce preliminarmente i due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.

Deve essere estromesso dal giudizio il comune di Pomezia il cui intervento in giudizio, in qualità di successore a titolo particolare della Capitaneria di Porto (ex art. 111 c.p.c.), doveva avvenire previa notifica alle parti costituite ex art. 50 c.2 c.p.a. e non con semplice memoria.

Nel merito il primo ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo deve ritenersi superato il secondo motivo di gravame relativo all’assenza del provvedimento di approvazione regionale, in quanto dal secondo dei ricorsi epigrafati risulta che detto provvedimento è intervenuto, ed è stato formalmente impugnato appunto col secondo gravame.

Per quanto attiene al primo profilo deve chiarirsi come l’atto adottato sia stato emesso ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione che prevede un giudizio comparativo in presenza di più domande di concessione demaniale.

Non si tratta infatti nel caso in esame di rinnovo di concessione in essere in quanto la stessa, in capo alla ricorrente, era scaduta sin dal 1992 e non risultava rinnovata nonostante l’istanza della ricorrente stessa.

Tale circostanza rende altresì inapplicabile il comma terzo del citato art. 37 cod nav (nella sua versione anteriore alla sostituzione già avvenuta ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993 n. 494) che prevedeva una preferenza per il precedente concessionario, oltre che per ragioni connesse al tempo della sua abrogazione, anche perché la concessione era ormai scaduta da diversi anni rispetto al provvedimento qui impugnato.

Nella suddetta comparazione quindi hanno assunto particolare rilievo negativo i comportamenti tenuti dalla concessionaria, soprattutto per aver adottato un atto di cessione della concessione, seppure temporaneo, a favore di soggetto che aveva assunto per i mesi estivi la gestione del bar ristorante nell’anno 1993.

Trattasi di circostanza di tale gravità che è prevista dall’art. 47 c.1 lett. e) cod. nav. come causa di decadenza dalla concessione stessa. Non che nella fattispecie dovesse essere adottata tale procedura di decadenza, in quanto la concessione, come detto, non era in essere, ma la previsione normativa assume particolare rilievo per suffragare la gravità dell’inadempimento che ha giustificato l’esclusione della ricorrente dall’assegnazione della nuova concessione in sede di comparazione.

Altro abuso rilevante e significativo, preso in esame esplicitamente nella bozza di decreto costituente atto istruttorio interno, è quello relativo alla pavimentazione di parte dell’area demaniale in assenza di qualsiasi autorizzazione; circostanza per la quale già nel 1993 l’abuso era stato portato a conoscenza alla competente Procura della Repubblica.

Abuso che la ricorrente aveva in certo senso fatto proprio avanzando richiesta di sanatoria.

Né il fatto che la Capitaneria abbia sospeso l’ordine di demolizione di tale manufatto rende meno grave l’abuso commesso, consistente appunto nel mutamento stabile dei luoghi oggetto di concessione demaniale, in assenza di previa autorizzazione.

Tali ragioni appaiono adeguate per escludere, tra l’altro in presenza di più richiedenti, il rilascio della concessione demaniale alla ricorrente.

Il secondo dei ricorsi epigrafati si basa sulle stesse ragioni del primo, in quanto viene invocata l’illegittimità derivata degli atti successivi, costituiti dalla concessione formale rilasciata al controinteressato, dall’atto di approvazione regionale di tale concessione e dall’ordine di sgombro rivolto alla ricorrente.

Peraltro nemmeno l’approvazione regionale viene contestata per vizi propri, talché restano valide anche qui le ragioni che hanno convinto il Collegio dell’infondatezza del primo ricorso.

Entrambe i ricorsi devono quindi essere respinti ma, considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile l’intervento del Comune di Pomezia nel ricorso n. 7667/99;

respinge, previa riunione, entrambi i ricorsi in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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