Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-05-2011, n. 18309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Zucchiotti Marco.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 7 febbraio 2010 il GUP del Tribunale di Pordenone assolveva B.A., guardia giurata, imputato del reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p. in danno di I.R.D., autotrasportatore, contro il quale aveva esploso, dopo essere stato colpito con un pugno al volto, quattro colpi di pistola, attingendolo in varie parti del corpo; nella notte del (OMISSIS).

A sostegno della condanna il tribunale poneva le dichiarazioni dello stesso imputato, giudicate coerenti con tutti gli accertamenti tecnici, di P.G. e medico legali eseguiti, alcune dichiarazioni testimoniali, l’incidente probatorio per acquisire le dichiarazioni della vittima, esiti processuali, questi, che consentivano al giudice di prime cure di ricostruire i fatti di causa nel modo seguente.

Verso le ore tre del (OMISSIS), l’imputato, guardia giurata in servizio, nel corso del suo giro di controllo a bordo della FIAT Punto dell’istituto di vigilanza di appartenenza, notava davanti al cancello aziendale di una delle ditte controllate, la ditta di trasporti internazionali ASSISPED, la presenza, sospetta per le circostanze di luogo e di tempo, di uno sconosciuto, il quale gli si avvicinava rivolgendogli parole incomprensibili. L’imputato si rendeva conto comunque che l’uomo parlava in lingua inglese e che sua intenzione era quella di entrare all’interno dell’area della ASSISPED senza averne le chiavi di accesso, circostanza questa che lo insospettiva , tanto da richiedere per questo direttive sul da farsi alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza. L’operatore interpellato, il teste D.R.L., lo invitava ad identificare lo sconosciuto ed a chiedere poi ai titolari dell’ASSISPED istruzioni sul da farsi e su cosa rispondere, in particolare, alle richieste del medesimo. Nel corso di questa telefonata, durante la quale il D. V. aveva modo di ascoltare anche il contemporaneo colloquio tra il collega e lo sconosciuto inglese, dopo una serie di battute giudicate dal teste normali e tranquille, il D.V. stesso aveva sentito l’imputato alterarsi improvvisamente con la frase: "mi sta aggredendo, sparo" e, di seguito, 3 o 4 colpi di pistola in sequenza.

A questo punto veniva chiesto l’intervento dei CC. Sulla base di questa ricostruzione fattuale il GUP, giudicando credibili le dichiarazioni dell’imputato sia per loro coerenza logica, sia perchè non contraddette da alcun accertamento di indagine sui luoghi e sulla vittima, ivi comprese le perizie medico- legali e balistiche eseguite nel corso del processo, motivando, nel contempo, la non apprezzabilità delle dichiarazioni della vittima, a causa delle sue condizioni psico-fisiche conseguenza delle lesioni subite, accertate anch’esse con incidente probatorio ed esame medico- legale, concludeva:

a) che il B., del tutto riconoscibile come guardia giurata, aveva subito un’aggressione da parte di una persona assai più prestante la quale, per le circostanze di tempo e luogo, ben poteva essere considerata come un ladro sorpreso nella sua azione delittuosa;

b) che la vittima non si lasciò intimidire dalla pistola impugnata dall’imputato, anche perchè sotto l’effetto di bevande alcoliche in precedenza assunte (circostanza questa accertata al momento del ricovero in ospedale della vittima);

c) che il B. aveva in quel momento il dovere di difendere la proprietà della cui guardiania era stato incaricato e che l’unica cosa che poteva fare in quei frangenti concitati era difendersi dall’aggressione;

d) che non v’era prova certa che l’intendimento dell’imputato sia stato quello di attentare dolosamente alla vita dell’aggressore, mentre il complesso delle circostanza di fatto innanzi sintetizzate fanno ritenere che, dal punto di vista del prevenuto, vi fossero tutte le condizioni per difendersi anche con l’arma in dotazione;

e) sussistevano pertanto gli estremi della legittima difesa, verosimilmente putativa ex art. 59 c.p., u.c., scevra di eccesso colposo il quale, se comunque ritenuto, comporterebbe il proscioglimento dell’imputato per difetto di querela giacchè, ex art. 55 c.p., il fatto dovrebbe essere per l’effetto qualificato a mente dell’art. 590 c.p..

2. Avverso la sentenza assolutoria del tribunale proponeva appello il rappresentante della pubblica accusa.

Il Procuratore appellante denunciava, in particolare, la violazione dell’art. 52 c.p., sul rilievo della non configurabilità della riconosciuta esimente, perchè insussistente, nella fattispecie concreta all’esame dei giudicanti, il necessario rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. Rafforzava poi la propria tesi l’appellante evocando il numero dei colpi sparati, le modalità degli spari e le parti attinte del corpo della vittima.

3. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 2 febbraio 2010, accoglieva l’appello proposto dal procuratore istante e, per l’effetto, in riforma della sentenza del tribunale, condannava l’imputato, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione.

Per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, il giudice di secondo grado motivava la sua decisione sostenendo che la ricostruzione dei fatti prospettata dal giudice di prime cure, pur condivisibile, non consentiva però di ritenere fondata la tesi difensiva della legittima difesa.

A sostegno delle sue conclusioni la Corte distrettuale osservava che:

– la vittima aveva esibito alla guardia giurata la sua patente e le chiavi dell’automezzo parcheggiato nell’area chiusa dell’ASSISPED e ciò dimostrerebbe che essa non aveva alcun intento aggressivo;

– non appare credibile che la vittima, davanti ad una pistola spianata, abbia deciso di affrontare il B. a mani nude e che, colpito da un colpo di pistola, abbia ancora manifestato intenzioni aggressive;

– l’imputato era pienamente consapevole di non avere di fronte un ladro nè un malintenzionato, ma un autista che aveva parcheggiato nel cortile chiuso dal cancello il suo automezzo, posto che di tanto il Br. informò la sala operativa del suo istituto di vigilanza con la telefonata al collega D.V.;

– il pugno subito dall’imputato ad opera dell’ I. non giustifica affatto la previsione che dopo esso vi sarebbero stati ulteriori sviluppi, e comunque gli effetti di quell’azione violenta non furono di particolare significatività nè tali da far ritenere giustificata una reazione potenzialmente omicidiaria;

– i colpi furono numerosi e sparati con un’arma semiautomatica e, quindi, con ripetute pressioni sul grilletto;

– tutto ciò esclude in radice la proporzionalità tra una modesta aggressione concretizzatasi con un pugno in faccia ed i colpi esplosi in zone vitali, dopo tale pugno, in numero, almeno, di tre;

– l’imputato aveva sparato ed aveva continuato a farlo ben sapendo che la vittima era disarmata ed anche quando era stata visibilmente colpita;

– ciò esclude non solo la ricorrenza della legittima difesa, ma anche la ricorrenza della legittima difesa putativa;

– l’imputato era a bordo dell’autovettura di servizio e questo gli avrebbe consentito di allontanarsi dal luogo senza danni ed, al tempo stesso, svolgere in altri modi comunque efficaci i suoi compiti lavorativi;

– non ricorre l’attenuante dello stato d’ira, peraltro non denunciato dallo stesso imputato e neppure quella di cui all’art. 62 c.p., n. 5, perchè, nella fattispecie, la vittima non voleva lo stesso evento voluto invece dall’imputato.

4. Ricorre per Cassazione avverso la pronuncia della Corte distrettuale l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione.

4.1 Col primo di essi lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, nonchè al mancato riconoscimento della legittima difesa, reale o putativa, al riguardo deducendo che:

– non è affatto vero che la vittima abbia esibito la patente di guida all’imputato e che gli abbia mostrato le chiavi del suo automezzo,l’una e le atre cadute per terra in seguito alla colluttazione;

– non è affatto vero che il B. avesse consapevolezza che l’ I. non era un ladro od un malintenzionato, perchè riferì alla centrale operativa non già quello che egli pensava, bensì ciò che gli era stato riferito dall’ I. medesimo, il quale ben poteva essere nulla più che una scusa per giustificare la singolare presenza nel luogo degli avvenimenti per cui è causa;

– è palesemente errata la considerazione del giudice di merito in ordine alla salubrità mentale di chi è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue di 1,9 mg/1, al momento del controllo, e pertanto a non meno di 2,5 mg./l al momento del fatto, giacchè in quelle condizioni più di una persona su due è in stato di ubriachezza;

– le circostanze di tempo e di luogo sono state immotivatamente svilite nella valutazione dei fatti, al pari della giovane età dell’imputato, della concitazione del momento e della impossibilità di ritenere che la vittima non fosse armata anche solo con un coltello o con un temperino;

– quest’ultima circostanza l’imputato la ebbe a riferire nella immediatezza dei fatti quanto venne sentito a SIT (la vittima "muoveva la mano nel giubbotto; non so se avesse armi addosso");

– il B. ha riferito che l’ I. gli piegò il polso indirizzando la pistola contro di lui e ciò è stato svilito dalla Corte di merito, la quale ha considerato le intenzioni dell’ I., che per essa avrebbe semplicemente tentato di disarmare il B., ma non quello che ha legittimamente considerato il B. di fronte a quell’azione per sè tanto pericolosa;

– i tre colpi sparati dall’imputato dopo essersi liberato dalla manovra appena descritta messa in opera dalla vittima, furono sparati tutti in una volta ed in un brevissimo lasso di tempo, di guisa che vanno considerati alla stregua di un colpo solo;

– il "commodus discessus" evocato dalla Corte di merito non fu pensato dall’imputato per la concitazione del momento e perchè in una situazione fisica, con la gamba a terra e con il corpo sul mezzo, che non lo favoriva;

– la proporzionalità tra offesa e difesa non va valutata con giudizio ex post ma con giudizio ex ante;

– in tale prospettiva c’è proporzione tra beni omogenei e cioè tra l’incolumità fisica messa in pericolo sia dall’aggressione che dalla reazione, giacchè la proporzionalità richiesta dalla norma di riferimento non riguarda i mezzi utilizzati dalle parti, bensì i beni difesi;

– l’aggressione subita dal B. è stata sminuita dal giudice di merito, il quale non ha considerato che non era assolutamente prevedibile fin dove poteva essa spingersi;

– nella fattispecie comunque, a tutto concedere, è innegabile la ricorrenza di ogni requisito richiesto dalla legge per la configurabilità della legittima difesa putativa, conseguenza cioè dell’errore incolpevole, indotte nello specifico dai più volte ribaditi contesti di tempo e di luogo, nonchè dalla situazione di ubriachezza della vittima, oltre che dalla sua prestanza e aggressività, nonchè dalla possibilità che la medesima fosse armata e malintenzionata.

4.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti richiesti dall’art. 55 c.p. e art. 59 c.p., comma 4.

Argomenta sul punto la difesa ricorrente osservando che:

– le argomentazioni innanzi sintetizzate a favore della tesi della ricorrenza, nella fattispecie, di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento, in concreto, dello stato di legittima difesa, vanno ribaditi a maggior ragione per il riconoscimento quanto meno dell’eccesso colposo nel superamento dei limiti di proporzionalità tra offesa e reazione;

– sul punto non può condividersi la tesi della Corte di merito secondo cui il B. avrebbe sparato quando la vittima già era stata colpita, posto che lo stesso CTU balistico sparò quasi d’istinto, in pochi secondi, senza avere alcuna certezza circa gli esiti degli spari;

– omette del tutto la Corte di merito la valutazione della fattispecie di cui all’art. 59 c.p., comma 4, seconda parte, là dove la disciplina codicistica tratta dell’errore colposo in legittima difesa, la cui ipotizzabilità appare del tutto coerente con i fatti di causa così come ricostruiti dagli stessi giudicanti.

4.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nel meno grave reato di lesioni dolose aggravate, sul rilievo che l’imputato non aveva alcuna intenzione di uccidere, che intendeva semplicemente fermare l’aggressione della vittima, che sparò dapprima un colpo in aria e che i colpi successivi vennero sparati "quasi d’istinto", secondo la felice formula semantica utilizzata dal CTU. 4.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione alla fattispecie in esame delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 2 e 5.

Argomenta sul punto, in particolare, il deducente che:

– nella fattispecie ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per la ricorrenza dell’attenuante della provocazione, e cioè lo stato d’ira, il fatto ingiusto altrui, la relazione psicologica tra offesa e reazione;

– se non ricorre la legittima difesa deve logicamente concludersi che l’imputato sparò perchè in preda ad uno stato d’ira provocato dall’altrui offesa;

– illogica è poi la motivazione con la quale la Corte di merito ha negato l’attenuante del fatto doloso della persona offesa, giacchè nella fattispecie offeso ed offensore hanno voluto lo stesso evento, dato dalla lesione fisica dell’antagonista e non già, come erroneamente opinato dal giudice di secondo grado, la morte dell’altro.

5. Il primo motivo di doglianza, nei limiti che si passa ad esporre, è, ad avviso della Corte, fondato.

5.1 A mente dell’art. 52 c.p., è noto, non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Requisiti dell’istituto sono pertanto, per consolidato insegnamento, il pericolo portato ingiustamente ad un diritto proprio od altrui, l’attualità di esso, la reazione proporzionata e necessaria al fine di difendere siffatto diritto (Cass., Sez. 1^, 27/01/2010, n. 6591).

Le verifica giudiziale in ordine alla ricorrenza dei richiamati requisiti e delle relative circostanza di fatto va eseguita con giudizio ex ante – e non già ex post – cronologicamente rapportato, cioè, al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento – e non a posteriori – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell’esimente della legittima difesa (ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 04/11/2009, n. 3507).

5.2 Transitando ora dai principi alla concreta fattispecie in esame, ritiene il Collegio che, dato il fatto così come accertato senza apprezzabili differenze dai giudici dei gradi di merito, non abbia la Corte territoriale adeguatamente motivato al fine di escludere nella fattispecie le emergenze necessarie per il riconoscimento in favore dell’imputato dell’esimente in parola.

Ed invero indubbio appare lo stato di pericolo creato dalla p.l., di più robusta stazza fisica rispetto all’aggredito e sotto gli effetti di abbondanti libagioni, con la sua proditoria aggressione, tenuto conto della situazione di tempo, nel cuore della notte e di luogo, lontano dal centro abitato ed in zona isolata.

Del pari palese l’ingiustizia dell’aggressione medesima, portata in danno di una guardia giurata impegnata nel compito di istituto ed in collegamento con la centrale dell’agenzia di riferimento per indicazioni utili a sbrogliare la situazione creatasi in quel singolare frangente.

Deve però rilevarsi che effetto della reazione della persona aggredita sono state lesioni certamente gravi a carico della parte offesa, ma non la morte, di guisa che in tale dimensione di reali accadimenti dovrà la Corte di rinvio riconsiderare la sussistenza o meno, nella fattispecie, del requisito della proporzionalità ed in questa ultima dimensione, inoltre, considerare la valutabilità da parte dell’aggredito dell’entità del pericolo incombente (che ci fosse e che fosse altresì consistente già lo si è detto e motivato) con giudizio, come detto, ex ante e non ex post, anche in ordine alla necessità ineludibile che l’azione proditoria della p.o. aveva creato di difendersi in qualche modo.

6. alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste affinchè riconsideri, nei termini innanzi chiariti, la delibazione giuridica della vicenda dedotta in giudizio.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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