Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 2.12.2010, tempestivamente depositato, il sig. E.C. premette in punto di fatto di avere ottenuto dal Comune di Cogne concessione edilizia n. 32/06, per il ripristino di un tratto di muratura di protezione da valanghe, nel territorio del Comune, frazione Vonontey, ricadente in zona C, del vigente piano regolatore, foglio n. 68, mapp. li 282 e 283; che la relativa richiesta trovava, peraltro, l’avallo dell’Assessorato Istruzione e Cultura – Direzione Tutela Beni Paesaggistici e Architettonici, dell’Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche, come comprovato dalla documentazione versata in atti; che, anteriormente al rilascio della vista concessione edilizia n. 32/2006, era stata predisposta una relazione tecnica a firma dell’ ing. Sala, corredata da tavole progettuali (nn. 16 e 19); che dette tavole venivano, tuttavia, elaborate in assenza di piantine topografiche, riproducenti lo stato dei luoghi ed, in particolare, in assenza di piantine che individuassero esattamente il luogo ove era ubicato il muro da ripristinare; che presso l’ente territoriale intimato non era peraltro possibile rinvenire alcun documento ufficiale nel quale tale muretto (c.d. murzì) fosse raffigurato; che il c.d. "murzì" è rappresentato essenzialmente da agglomerato che, in epoca remota, veniva edificato dagli abitanti di una vallata al precipuo scopo di tutelare la vallata dagli effetti di una eventuale valanga; che benché nella frazione di Valnontey fossero stati costruiti numerosi murzì, per nessuno di essi esisteva, peraltro, una documentazione ufficiale.
Soggiunge la parte ricorrente che, per gli esposti motivi, le suindicate tavole, elaborate dal nominato professionista, avrebbero potuto non riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi, di tal che veniva presentata apposita D.I.A.; che i relativi lavori sarebbero stati poi ultimati nel 2006.
A seguito di contestazione effettuata dagli operanti del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, l’interessato depositava tempestiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria, peraltro respinta con il provvedimento in questa sede impugnato.
Avverso detto diniego sindacale è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, erronea interpretazione dei fatti presupposti, costituendo l’opera realizzata essenzialmente un ripristino del precedente murzì; 2) eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti, atteso che il diniego si fonderebbe sull’asserita carenza documentale (documentazione tecnica inerente le valutazioni di rischio); 3) eccesso di potere per sviamento, posto che non sarebbero stati tenuti in debito conto i pareri tecnici intervenuti.
Il Comune di Cogne si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.
Alla udienza del 13.4.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità del diniego in questa sede impugnato sia con riferimento all’obbligo di congrua motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del sacrificio imposto al privato a fronte dell’interesse pubblico asseritamente preminente, sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e non coerente con la già rilasciata concessione.
Ad avviso dell’istante dovrebbe dunque tenersi in debito conto non solo che la contestata opera rappresenta, in realtà, un muretto "ripristinato", con le stesse modalità e gli stessi materiali indicati nella relazione tecnica posta a corredo della concessione edilizia 32/96; ma, anche della circostanza che, il manufatto ripristinato non sarebbe, per vero, in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti.
Il ricorso è fondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale: "l’accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47, poi confluito nell’art. 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità)" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 17306).
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.
Si tratta invero, come sopra detto, di accertamento concernente una valutazione doverosa e vincolata, priva di contenuti discrezionali, avente per oggetto la realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile…(cfr. TAR Lazio – Latina, sez. I, sent. 7952/2003).
Diversamente da quanto richiamato nell’impugnato diniego, là dove si fa riferimento al parere negativo della commissione edilizia, il ripristino del tratto di muratura realizzato, non può dirsi totalmente difforme da quanto era stato assentito, tanto da configurare una opera nuova, tenuto conto che il contestato…"arretramento di circa 3,30 m del getto di calcestruzzo, nonché la traslazione verso monte di circa tre metri del muro ripristinato", non può ragionevolmente condurre alla conclusione che, nel caso di specie, si possa effettivamente configurare una nuova opera.
La suesposta conclusione trova peraltro ulteriore conferma nella circostanza, per vero, incontestata che la protezione è stata realizzata esattamente nello stesso sedime ove era stato posto il muretto preesistente; così come il manufatto ripristinato era pienamente conforme alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento in cui esso è stato ripristinato sia nel momento in cui per tale muretto è stata richiesto l’accertamento di conformità.
Analogamente, nel caso di specie, non appare poi contestato che l’opera di ripristino eseguita sia stata realizzata in difformità alla concessione, ancorché detta difformità possa verosimilmente essere dipesa – come affermato dai difensori del ricorrente – dall’assenza di piantine ufficiali che avrebbero potuto individuare con precisione il luogo ove era ubicato il muro da ripristinare.
Né conduce ad una diversa conclusione il richiamo al parere negativo espresso dalla Commissione edilizia, là dove censura l’opera realizzata per non essere stato il relativo progetto corredato dalla documentazione tecnica inerente le valutazioni di rischio.
In proposito è sufficiente richiamare l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi in tema di integrazione documentale, in cui viene specificato che: "è illegittimo il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria motivato con riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente" (TAR Campania Napoli sez IV 5.8.2008, n. 4730).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 2.000,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna il Comune di Cogne a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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