Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 25.3.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 22.5.2008 del Tribunale di Palmi che aveva condannato alle pene ritenute di giustizia F.V. e C.D. per riciclaggio di un caterpillar.
La Corte territoriale nel respingere gli appelli degli imputati ha affermato che è indubbio che il caterpillar sequestrato, di provenienza illecita, era nella disponibilità del F. e che il C. aveva avuto la disponibilità di un altro mezzo, di tipo analogo, i cui identificativi erano serviti per la contraffazione di quello in sequestro. Aveva quindi convenuto con il Tribunale che la prova del coinvolgimento di entrambi nella consumazione del delitto per il quale avevano subito condanna andava individuata:
nell’esistenza di rapporti bancari fra i due, aventi ad oggetto proprio la compravendita di veicoli con caratteristiche simili a quelli sequestrati al F.; nel rinvenimento nella disponibilità del C. della fotocopia di un certificato d’origine relativo ad un mezzo venduto dal F. ad altro coimputato, risultato anch’esso provento di furto, ancora nella disponibilità di fatture relative a mezzi, alcuni dei quali risultati rubati. Riteneva assolutamente inverosimile la tesi alternativa, prospettata dagli appellanti, secondo cui terzi avrebbero potuto fornire al F. detti dati, poichè l’acquirente P.L. non risultava avere avuto rapporti con lui, bensì con il C., in occasione della vendita del mezzo i cui elementi identificativi erano serviti per la contraffazione di quello in sequestro. Viceversa i due imputati erano risultati partecipi con ruolo preminente nell’associazione, ramificata in varie parti d’Italia e all’estero, finalizzata alla sistematica realizzazione dei delitti di riciclaggio, ricettazione, falsificazione delle targhe, di documenti di circolazione, delle fatture di acquisto di svariati mezzi agricoli e di numerose macchine operataci di movimento terra, reato in ordine al quale era stata dichiarata la prescrizione.
Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.
In particolare il difensore di F.V. deduce che la sentenza impugnata: è affetta da violazione di legge e comunque è illogica e contraddittoria. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione ipotesi alternative altrettanto praticabili e comunque si fonda su un vizio di ragionamento.
Anche il difensore di C.D. deduce che la sentenza impugnata: è affetta da violazione di legge e comunque è illogica e contraddittoria. Sostiene il ricorrente che la Corte ha fondato il proprio giudizio di condanna su generiche affermazioni di responsabilità che non trovano riscontro in elementi probatori, tenuto conto che mancano intercettazioni fra C. e gli altri coimputati, compreso il F.. In via subordinata eccepisce la prescrizione.
I ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge rilevando che i giudici di merito non hanno applicato correttamente le regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione e non hanno tenuto conto di possibili soluzioni alternative. Rileva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto generici. L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza. L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso deve consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858).
E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione che, comunque alla data odierna, non è maturata prescrivendosi il reato in anni 15. 1 ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.