Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Tito Antonio che ha chiesto accogliersi il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorso proposto nell’interesse di P.O. è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.
Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Quanto all’eccezione di rito va rilevato che: 1) il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale di Palermo fu notificato mediante plico ritirato da persona che lo ha sottoscritto nello spazio a ciò destinato e il ricorrente non deduce la mancanza di collegamento della sua persona con il sottoscrittore; 2) ciò rende verificabile la relazione intercorrente tra chi si è qualificato come incaricato ed il luogo e il destinatario della notificazione.
Quanto al vizio di motivazione, nessun difetto argomentativo è dato rilevare.
Deve essere, invero, puntualizzato che, nel delitto di ricettazione, la consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento, elusivo della causale della ricezione; tanto più che nella specie si tratta di numerosi capi di abbigliamento provento di furto.
Quanto, infine, all’eccezione di prescrizione del reato, anch’essa è manifestamente infondata, atteso che si applica la normativa previgente in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 26.11.2004; ne consegue che la prescrizione per il delitto di ricettazione è decennale (quindicennale la massima), mentre il reato è stato commesso in epoca successiva all’8.5.2001.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.