Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 138/07, pubblicata il 14.2,07, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dichiarò l’inefficacia, rispetto a Me.Lu., del conferimento di alcuni beni immobili di M.R.A. – in comproprietà con la moglie V.G. – alla società Agrisana sas, condannando questi ultimi alle spese di lite del doppio grado. La stessa sentenza è stata poi corretta, quanto all’importo delle spese, con provvedimento del 19.7.07. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificandolo soltanto al Me., il M., in proprio e nella qualità di tale "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", formulando indistinte doglianze, non munite dei prescritti quesiti o momenti di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.; resiste con controricorso, seguito poi da istanza di sollecita fissazione di udienza, il Me..

3. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

4. Preliminarmente, la mancata notificazione del ricorso per cassazione a V.G., con tutta evidenza litisconsorte necessaria, non comporta l’ordine di integrazione del contraddittorio: invero, sussiste la possibilità di decidere il ricorso in punto di manifesta, inammissibilità senza la previa integrazione, in applicazione del principio di cui a Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826. 5. Anche a voler tralasciare la carenza dell’allegazione dell’interesse a ricorrere della "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", soggetto distinto dalla parte "Azienda Agricola Agrisana s.a.s.", dirimente è la constatazione della mancata formulazione di motivi e comunque di quesiti:

– infatti, il M. muove, talvolta anche frammiste all’esposizione frammentaria ed incompleta dello svolgimento del processo, doglianze di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e di vizio di motivazione sulla condanna alle spese del doppio grado di giudizio, come pure di illegittimità del provvedimento di correzione adottato al riguardo;

– eppure, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (norma – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – applicabile, in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima), era indispensabile che ogni motivo di doglianza fosse concluso con il quesito – o, per il vizio di motivazione, con il momento di sintesi – ivi espressamente descritto.

6. Poichè il ricorrente non ha formulato nè gli uni, nè gli altri, il ricorso è irrimediabilmente inammissibile; e le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza, in favore del controricorrente ed a carico solidale – per la pari efficacia causale della relativa condotta processuale – dei due ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. R.A., nonchè la "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", in pers. del leg. rappr.nte p.t., tra loro in solido, al pagamento, in favore di Me.Lu., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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