Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18103 Cause e integrazione del contradditorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/11/2008 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dei gravami interposti dal sig. T.A. (in via principale) nonchè dai sigg.ri T.M., C. e S.G. nonchè dalla società Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. (in nome e per conto dell’INA – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), e in parziale riforma della pronunzia Trib. Modica 28/1/2002, a) correggeva il dispositivo, sostituendo le parole "Tirrena Assicurazioni" con "Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., in nome e per conto dell’INA -Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada"; b) condannava i sigg.ri C., G. ed S.E., quali eredi del sig. Sp.Gi., al pagamento prò quota in favore del T. di somma, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultimo sofferti in conseguenza di investimento da parte dell’autovettura condotta dal proprietario sig. Sp.Gi. avvenuto in (OMISSIS), verso le ore 19,30.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. S.E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Propongono separati ricorsi per cassazione, di identico tenore, altresì i sigg.ri G. ed S.E., che hanno anch’essi presentato memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione, al presente, dei ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09.

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano "nullità della sentenza impugnata e del procedimento", violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 300, 303, 331 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, laddove l’atto di appello è stato notificato all’ S.E. privo dell’indicazione della data di udienza, sicchè il medesimo non ha potuto partecipare al giudizio di appello, del cui svolgimento ed esito è venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della sentenza impugnata, con violazione pertanto del suo diritto di difesa e del contraddittorio, ricorrendo nel caso un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, in quanto erede del defunto padre Gi..

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito, cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima, comporta la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., comma 1. E’ compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l’erronea indicazione della data, sia da tescludere ogni incertezza in ordine all’individuazione della udienza di comparizione (v. Cass., 11/8/2004, n. 15498. V. anche Cass., 21/7/2006, n. 16772).

Giusta principio del pari consolidato, la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (v. Cass., 27/05/2010, n. 12976; Cass., 22/03/2007, n. 6945; Cass., 25/08/2006, n. 18507).

Ne consegue che in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorchè contumace in primo grado), e in mancanza il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v.

Cass., 17/09/2008, n. 23765; Cass., 28/10/2004, n. 20874).

Orbene, i suindicati principi risultano essere stati invero disattesi dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.

Emerge infatti dagli atti del giudizio che l’appello dal T. notificato all’ S.E., (co)erede del defunto padre Gi. e rimasto contumace in 1^ grado, risulta privo dell’indicazione dell’udienza di comparizione, senza che la corte di merito abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, nè motivatamente indicato se, nonostante siffatta lacuna, fosse comunque da escludere ogni incertezza, e per il destinatario dell’atto possibile, con un minimo di diligenza e buon senso, individuare la data che si intendeva dall’appellante all’uopo effettivamente indicare.

Va conseguentemente dichiarata, assorbiti i restanti motivi, la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, con relativa cassazione e rimessione delle parti ex artt. 331 e 383 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Catania perchè, in diversa composizione, facendo dei suindicati principi applicazione e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte nei suesposti termini pretermessa, proceda a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce al presente i ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09. Accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa in relazione, dichiarando la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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