Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2876 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ten. col. D. S., Ufficiale in spe dell’Esercito, appartenente al Ruolo Speciale, è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2004, risultando idoneo e classificato al 94° posto, ma non iscritto in quadro per la promozione.

Egli impugna la sentenza del T.A.R. del Lazio, reiettiva del ricorso, integrato da motivi aggiunti, con il quale contestava il procedimento attuato dalla Commissione superiore di avanzamento denunciando il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e relativo, per l’inadeguatezza del punteggio conferitogli a fronte del più benevolo e disparitario trattamento riservato a colleghi parigrado.

Si è costituito, con atto di forma, il Ministero intimato.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2011.

L’appellante ripropone le censura di violazione dell’art. 26 legge n. 1137 del 1955, come integrato dal D.Lgs 490/97 e di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo, circoscrivendone la portata e la correlata contestazione della erroneità della sentenza a tre aspetti della valutazione riservatagli, in raffronto a quella riportata dal controinteressato Lettieri, ossia quelli relativi alle benemerenze, ai corsi di studio svolti, agli incarichi ricoperti.

Deve, quindi, ritenersi abbandonata, malgrado figuri nell’intestazione del motivo di appello, la censura di eccesso di potere in senso assoluto. Al riguardo, comunque, non può che condividersi il giudizio espresso dai primi giudici di insussistenza di tale vizio del procedimento selettivo e dell’atto impugnato in primo grado, trattandosi di vizio configurabile unicamente quando dalla documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale da rendere, a prima vista, il punteggio attribuito inadeguato, e vertendosi, invece, in un caso nel quale l’ufficiale scrutinato aveva conseguito, in precedenti gradi, due giudizi finali di superiore alla media e nel grado di tenente colonnello non sempre la qualifica finale era stata accompagnata dalle massime aggettivazioni.

L’illustrazione del preteso eccesso di potere in senso relativo, per raffronto analitico con il parigrado Lettieri, è compiuta con un approccio parziale, ossia mediante la considerazione di alcuni specifici aspetti della valutazione della C.S.A. e di alcuni singoli passaggi della motivazione della sentenza di primo grado a questi relativi, mentre costituisce giurisprudenza costante, richiamata nella sentenza stessa, che il sede di avanzamento degli ufficiali, specie per i gradi più elevati, come nella specie, il giudizio operato dalla commissione superiore è il risultato di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, con la conseguenza che non è possibile estrapolare singoli elementi, scindendoli dal contesto, per assumere che alcuno di essi, isolatamente considerato, fondi il giudizio complessivo.

L’art. 26 della legge n. 1137 del 12 novembre 1955, pretesamente violata, prescrive, infatti, che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali fino al grado di colonnello debba essere effettuata sulla base di una pluralità di elementi individuati nelle: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

Ne deriva che ai singoli requisiti e titoli non può riconoscersi una specifica autonomia nella definizione del giudizio complessivo, in quanto tutti gli elementi vanno considerati nel loro insieme, con la conseguenza che eventuali carenze possano essere compensate da titoli diversi apprezzati come equivalenti o prevalenti, secondo giudizi di merito, connotati da altissima discrezionalità tecnica, rimessi alla competente Commissione di avanzamento, che è chiamata ad esprimersi su candidati le cui qualità (in particolare quando si tratti dei gradi più elevati) sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi.

Non essendo il giudice amministrativo munito in materia di cognizione di merito, l’ammissibilità del sindacato esperibile è ristretta entro i limiti di manifestamente palesi travisamento dei presupposti di fatto, abnormità o discriminatorietà.

Si tratta, allora, di valutare se i limitati aspetti portati all’attenzione con l’atto di appello evidenzino eclatanti incongruenze e se, inoltre, siano idonei ad far emergere, considerati unitamente agli ulteriori aspetti rilevanti per la valutazione ai fini dell’avanzamento tralasciati dall’appellante, una palese incoerenza del metro valutativo applicato o una macroscopica illogicità del complessivo giudizio, sintomatiche di eccesso di potere.

L’esito del riscontro è negativo.

Infatti, se pure è vero che, come sottolinea l’appellante, erronea risulta la notazione, nella sentenza, che "l’elogio rappresenta una benemerenza ben superiore all’encomio semplice", configurando, invece, la normativa quest’ultimo come ricompensa maggiore, tale errore non ha un rilievo decisivo nell’ambito del percorso argomentativo della sentenza, né, tanto meno, ed è questo il punto ora rilevante, risulta che in detto errore sia incorsa la C.S.A. nel formulare il giudizio della cui legittimità si discute.

Con riferimento ai corsi svolti, l’appellante rimarca, in sintesi, mediante l’elencazione dei corsi cui ha partecipato, di vantare un curriculum certamente migliore rispetto al Letterio. Tanto, peraltro, non risulta disconosciuto dalla commissione, considerato che il ricorrente ha ottenuto, quanto allo specifico iter formativo, un giudizio superiore a quello del controinteressato (riferito a risultati, rispettivamente, "buoni" e "soddisfacenti"), in coerenza con la documentazione matricolare e caratteristica.

L’appellante afferma, infine, la palese superiorità, non solo per numero ma anche per importanza, degli incarichi ricoperti ed analiticamente riferiti rispetto al controinteressato, che per ben nove anni ha svolto prevalentemente l’incarico di Capo sezione Lavori, con la conseguenza che l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore sarebbe chiaramente più spiccata per l’appellante.

Al riguardo si concorda con l’avviso dei primi giudici circa la particolare rilevanza che, nell’ottica della valutazione del considerato parametro, assume "il modo in cui gli stessi sono stati assolti", vale a dire i risultati conseguiti nell’incarico e le capacità che questi rivelano. Questi ultimi sono stati giudicati dalla commissione di " grande" e "ottimo" valore, quanto al Lettieri ed "elevati" nel caso dell’appellante e le rispettive capacità professionali "straordinarie" per il primo e "complessivamente ottime" per il D. S..

L’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, che in base all’art. 26 legge n. 1137/1955 costituisce un autonomo elemento di valutazione e che l’appellante tende a ricollegare meccanicisticamente agli incarichi ricoperti, nulla obiettando specificamente per tale aspetto del giudizio della commissione, è stata valutata "considerevole", quanto al D. S. e "spiccata" nel caso del controinteressato.

Aggettivazioni migliori quest’ultimo ha riportato anche nel giudizio delle qualità fisiche ("elevatissime", laddove quelle dell’appellante sono state indicate come "molto buone").

Non emergono, quindi, in conclusione, elementi che rendano palesemente implausibile ed arbitrario o connotino come macroscopicamente illogico il giudizio formulato dalla commissione di avanzamento.

L’appello va, dunque, respinto.

Si ravvisano, anche in considerazione dell’attività processuale svolta dalle parti, giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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