Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con ordinanza in data 28 aprile 2010 il Tribunale di Catania, decidendo sulla istanza di riesame proposta dai difensori di P.C. confermava l’ordinanza 12 aprile 2010 con la quale GIP del Tribunale di Catania aveva applicato nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui a) agli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 c.p., b) 110, 56, 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 3 bis, commessi in (OMISSIS).
A seguito del rinvenimento del cadavere di L.S.M. all’interno dell’abitazione della medesima ad opera di alcuni vicini di casa, che vi erano entrati con il duplicato delle chiavi in loro possesso perchè preoccupati dalla circostanza alle ore 23,00 circa, contrariamente alle abitudini della anziana signora, le luci dell’abitazione fossero ancora accese ed avevano immediatamente chiamato il 113, personale della Squadra Mobile di Catania si recava nell’appartamento sito in (OMISSIS).
Nel corso dei primi accertamenti alle ore 5,00 dell’8 aprile veniva escusso a sommarie informazioni P.C., vicino di casa della S. il quale affermava di essere stato lui a commettere l’omicidio, assieme ai cugini minorenni G. e P. G. alle ore 21,00 circa del giorno precedente quando, dopo essere stati rimproverati dalla vittima perchè facevano chiasso nel cortile, erano saliti al suo appartamento, si erano fatti aprire e la avevano inseguita lungo il corridoio sino al salotto colpendola con calci e pugni sino a quando egli stesso non l’aveva attinta al capo con un ferro da stiro. A seguito di queste prime dichiarazioni l’esame testimoniale di P.C. veniva interrotto ed egli veniva reso edotto della sua posizione di indagato, successivamente, alle ore 15,00 della stessa giornata, mentre attendeva che fossero effettuati i rilievi dattiloscopici, dichiarava spontaneamente agli inquirenti che l’omicidio era stato commesso a scopo di rapina e suoi complici nel delitto non erano stati i cugini bensì degli altri ragazzi dei quali non intendeva rivelare i nomi.
Il Tribunale riteneva che i particolari circa le modalità dell’omicidio riferiti nell’immediatezza dal P. nelle dichiarazioni autoaccusatorie, anche se poi ritrattate davanti al GIP, fossero talmente precisi da non poter essere da lui conosciuti se non a cagione della sua partecipazione al delitto: nessuna delle persone che avevano rinvenuto il cadavere aveva infatti riferito che la vittima presentasse lesioni plurime conseguenti ad aggressione con pugni e calci, il ferro da stiro presumibilmente usato come corpo contundente era stato rinvenuto in corso di sopraluogo dagli inquirenti e nessun altro testimone ne aveva riferito ed, infine, il racconto dell’inseguimento della donna lungo corridoio dell’appartamento sino all’aggressione poteva essere conosciuto solo da persona presente ai fatti. Valutava, quindi, il tribunale prive di fondamento le prospettazioni difensive secondo le quali il P. sarebbe stato indotto ad autoaccusarsi da indebite e violente pressioni degli inquirenti posto che, in sede di perizia medico legale e dalle risultanze della consulenza di parte, non hanno trovato conferma le dichiarazioni rese da prevenuto di essere stato ripetutamente colpito dagli agenti all’altezza dei fianchi, di essere stato attinto da un oggetto che gli aveva provocato la scossa alla parte sinistra del collo e, inoltre, le ecchimosi ai padiglioni auricolari, vista l’incertezza sull’epoca della loro insorgenza quale riferita dal perito, ben potevano essere state originate da episodio antecedente tanto al delitto che alla successiva audizione da parte della polizia giudiziaria.
Riguardo, in ultimo, all’alibi fornito dal P. i giudici di merito affermavano che considerato l’orario di possibile commissione del delitto quale determinato intorno alle ore (OMISSIS), con una certa approssimazione ed in attesa di ulteriori esami, a seguito dell’esame autoptico, era ipotizzabile che l’omicidio fosse avvenuto anche un ora più tardi e, in conseguenza, nonostante le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dalla nonna del P., dall’amico C.B. e dal padre di questi A., quelle rilasciate dagli stessi nell’immediatezza del fatto, certamente più genuine, evidenziavano che tra le ore 19,00/19,30 e le ore 20,30 circa l’imputato non aveva alibi alcuno.
Ritenuta, quindi, la sussistenza di un compendio indiziante atto a fondare un giudizio probabilistico circa l’accertamento della colpevolezza del P., valutate in riferimento alle esigenze cautelari la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in ragione del titolo di reato e la personalità del soggetto quale emergente dalle modalità del delitto e dagli accertamenti in atti, il Tribunale confermava la misura cautelare della custodia in carcere.
2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato Valerio Giuseppe Boncaldo, difensore di P.C., chiedendo in via principale l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed in subordine l’annullamento con rinvio. Il difensore premette all’elencazione ed alla illustrazione dei motivi di ricorso che il P. all’atto della proposizione del gravame si trova in stato di libertà per intervenuta revoca della misura della custodia cautelare in carcere operata dal GIP per insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c). Lamenta quindi che l’ordinanza impugnata è affetta dai seguenti vizi:
1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all’inosservanza dell’art. 350 c.p.p., comma 7, poichè insussistente la "spontaneità" delle dichiarazioni rilasciate da soggetto in stato di arresto;
2) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). A) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè priva di esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza; B) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè assente l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; C) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè è mancante la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, emersi nell’ambito dell’attività investigativa esperita ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p..
All’udienza camerale la difesa ha proposto istanza di rinvio.
3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Giuseppe Volpe ha concluso per il rigetto del ricorso e per il rigetto dell’istanza di rinvio . 4. – Deve essere rilevato in via preliminare che, come esplicitato in ricorso è stata revocata la misura cautelare nei confronti del P. e, pertanto, non sussiste più un interesse concreto ed attuale del medesimo alla definizione del gravame.
E’ condizione di ammissibilità per qualunque impugnazione, secondo quanto richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, che sussista un interesse effettivo, in quanto volto alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Sent. 21.4.2006, n. 24637, Rv. 234734); tale interesse deve poi persistere sino alla decisione e non può consistere nella mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato" (Cass. S.U. Sent. 12.10.1993 n. 20) priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento e sulla situazione reale del ricorrente.
Nel caso di in esame l’indagato ha già ottenuto la revoca del provvedimento cautelare, e il suo interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’ordinanza non può presumersi ma deve essere dedotto dall’indagato e il giudice ne deve valutare la concretezza ed attualità. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’eventuale interesse a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2, deve essere manifestato in termini positivi ed univoci (Cass. Sez. 6, Sent. 7 marzo 2006, n. 13494, Rv. 234308; Cass. Sez. 6, Sent. 15 novembre 2006, n. 9943, Rv.
235886; Cass. Sez. 6, Sent. 16 ottobre 2007, n. 3885, Rv. 237658;
Cass. Sez. 7, Sent. 7 maggio 2008, n. 25201, Rv. 240388); nel caso di specie il ricorrente nulla ha prospettato o richiesto in proposito.
Deve, infine, essere evidenziato come a seguito dell’abrogazione dell’art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 20 aprile 2009, è venuto meno il profilo di interesse a coltivare l’impugnazione, nonostante la avvenuta revoca, che la giurisprudenza di questa Corte aveva individuato nella rilevanza di una decisione definitiva sulla insussistenza del quadro indiziario agli effetti del rinvio a giudizio (Cass. Sez. 6, Sent. 10.11.2009, n. 9479 Rv. 246523).
Dunque, essendo venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare non più in esecuzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia con riferimento ai motivi con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di reato, sia con riferimento agli altri motivi con cui il ricorrente censura il provvedimento in relazione alla errata valutazione delle esigenze cautelari ed alla carenza di motivazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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