Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-09-2011, n. 18265 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L., proprietaria di un immobile in (OMISSIS) citò innanzi alla Pretura di Como, sezione distaccata di Menaggio, il vicino V.G., chiedendo l’abbattimento di un camino che assumeva dallo stesso illegittimamente edificato sulla proprietà di essa attrice, nonchè l’abbassamento di 25 cm del muro di confine e la predisposizione di apposite opere di drenaggio. Il convenuto resistette a tali domande e chiese in via riconvenzionale che fosse dichiarata acquistata per usucapione la servitù di mantenere la canna fumaria – inserita nel muro divisorio tra le due proprietà – a distanza inferiore alla legale e che controparte fosse altresì condannata a restituire L. due milioni che erano state versate da esso esponente a seguito di accordo, a titolo di cauzione per l’esecuzione di alcuni lavori di consolidamento del muro confinario.

L’adito giudice respinse le domande dell’attrice ed accolse quella del V..

La Corte di Appello Milano, pronunziando sentenza n. 1574/2005, respinse il gravame della D. osservando che, quanto alla doglianza dalla medesima espressa in merito alla ricostruzione, ad opera del V., del muro confinario ad un’altezza di cm 25 maggiore di quella preesistente, la stessa non sarebbe risultata provata non essendo in tal senso univoche le emergenze di causa;

quanto poi alla censura in relazione all’inadempimento in cui sarebbe incorso il V. rispetto alle obbigazioni assunte con scrittura privata dell’ottobre 1993, non rispettando per 15 centimetri l’altezza del manufatto da consolidare rispetto al disegno allegato all’accordo, la Corte distrettuale ritenne non accertato tale minimo disallineamento in mancanza di una precisa quotizzazione del piano di campagna e giudicando che lo schema grafico avesse valore meramente indicativo; m ogni caso comunque il giudice dell’appello ritenne l’eventuale inadempimento di minima importanza, tale dunque da non giustificare la richiesta di abbattimento del muro e la ritenzione della cauzione di L. 2 milioni. La D. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolandolo in due motivi e depositando memoria ex art. 378 c.p.c.; il V. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo si fa valere la "violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, in particolare dell’art. 1362 c.c.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" per non aver ritenuto vincolanti i limiti di altezza della ricostruzione del muro confinano, descritti nell’elaborato grafico allegato alla convenzione 19/10/1993. 1/a – Il motivo è infondato in quanto la denuncia della violazione delle norme di ermeneutica – in sostanza, quella relativa al tenore letterale dell’impegno a rispettare la "sagoma" anche in altezza dell’elaborato grafico allegato al negozio – è messa in relazione alla mera esposizione della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione dei negozi ma non si articola in un’analisi del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per raggiungere alla censurata decisione, che venne giustificata valorizzando il fatto: a – che il muro ristrutturato avrebbe avuto la stessa altezza rispetto alla parte non soggetta al restauro e che la comune intenzione delle parti non poteva condurre a ritenere voluto un diverso allineamento, soprattutto per la eseguita del medesimo; b – che addirittura si sarebbe potuto dubitare dell’effettiva vincolatività dell’altezza del manufatto, come descritto nel disegno allegato alla convenzione, in considerazione del fondo erboso irregolare della sua base, tale da rendere problematica l’esattezza della misurazione.

2 – Con il secondo motivo si denunzia la "violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c." per la ritenuta inutilità di un’argomentazione della Corte territoriale in merito all’importanza dell’inadempimento una volta ritenuto che la reale volontà delle parti prescindesse dalle caratteristiche strutturali del muro.

2/a – Il motivo è inammissibile per difetto di interesse sia perchè l’argomentazione in questione fu posta dalla Corte territoriale ad ulteriore conferma dell’infondatezza dell’appello ("In ogni caso, quand’anche si volesse riscontrare un inesatto adempimento …"), sia anche perchè la stessa ricorrente non contesta il ragionamento in sè ma solo il metodo argomentativo che ritiene superfluo da parte del giudice dell’appello.

3 – il rigetto del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

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