Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 11-05-2011, n. 18629 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 4 maggio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza proposta da M.L., in espiazione della pena residua di anni tre, mesi dieci e giorni undici di reclusione inflitta per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. commesso tra il (OMISSIS), domanda volta alla concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. D) O.P., sul rilievo che, ancorchè affetto il richiedente da atrofia cerebrale diffusa su base vasculopatica cronica, da ipertensione in trattamento antipertensivo in portatore di pacemaker, lo stesso si trovava in condizioni di buon compenso emodinamico e comunque tali da poter adeguatamente essere curato in carcere, come peraltro rilevato dallo stesso tribunale, che aveva in precedenza rigettato analoga istanza.

Osservava inoltre il Tribunale che il reato in espiazione rientra nella previsione ostativa di cui all’art. 4-bis comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 38 del 2009 e modificato con la L. n. 94 del 2009, in forza della quale il reato in espiazione consentiva l’accesso alla misura invocata soltanto all’esito di specifica osservazione scientifica e specialistica della durata di almeno un anno, requisito insussistente nella fattispecie.

2. Propone ricorso per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, il M., chiedendone l’annullamento perchè inficiato, secondo opinamento difensivo, da violazione di legge.

Denuncia in primo luogo la difesa ricorrente che il rigetto impugnato si fonda sulla mancanza di osservazione specifica e specialistica del detenuto condannato per un reato di natura sessuale, ma tale osservazione, pure possibile, non era stata effettuata dall’amministrazione penitenziaria, la quale aveva omesso di formare il fascicolo relativo, di guisa che non può farsi riverberare sul detenuto una omissione colpevole dell’amministrazione.

Deduce poi la difesa ricorrente che in favore del M. risulta eseguita una positiva osservazione carceraria, circostanza che avrebbe dovuto consentire la legittima applicazione della disciplina portata dall’art. 47-ter, comma 1, lett. D) O.P., tenuto conto dell’età del detenuto, oggi ottantenne, e delle sue assai precarie condizioni di salute debitamente accertate ed invalidanti al 100%, rispetto alle quali lo stato detentivo acquista i profili negativi del trattamento contrario al senso di umanità. 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.

4. La doglianza è fondata per due decisivi ordini di ragioni.

4.1 Il Tribunale, come innanzi esposto, ha valorizzato il comma 1- quater dell’art. 4-bis O.P., introdotto dalla Legge Conversione 23 aprile 2009, n. 38 e modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 27, lett. a), n. 2, norma la quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, stabilisce: "i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui all’art. 609 bis …… del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno……".

Il Tribunale ha però omesso di coordinare tale disciplina con quella portata dal primo comma dell’art. 47-ter O.P., il quale esplicitamente dispone che la pena della reclusione non superiore ad anni quattro, anche se residuo di maggior pena, può essere espiata nella propria abitazione quando trattasi (lett. d) di persona ultrasessantenne se inabile anche parzialmente. Questa seconda disposizione non ha subito alcuna modificazione in seguito all’intervento novellatore innanzi citato, ed anzi, tra dette disposizioni, quella novellata e quella appena richiamata, non esiste alcun rapporto di specialità, giacchè volte le medesime a disciplinare fattispecie del tutto diverse e perchè ispirate a ratio legis altrettanto differenti. La disposizione di cui all’art. 47-ter O.P. comma 1 lett. d), appare utile sottolinearlo, da sostanza normativa ordinaria a principi costituzionali in materia di diritto alla salute e trattamento carcerario (art. 32 e art. 27, comma 2).

Mentre, pertanto, ai sensi ed in forza dell’art. 4-bis, comma 1 quater O.P., la detenzione domiciliare per i detenuti in espiazione pena per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. può essere concessa, in generale, soltanto in costanza di osservazione specialistica annuale, essa non può essere negata al detenuto sessantenne invalido, anche parzialmente, giacchè tale ultima ipotesi è disciplinata dalla lett. d), comma 1, dell’art. 57-ter O.P., il quale si applica senza distinzione in ordine al titolo in esecuzione e non è limitato dal principio del comma 1-quater, art. 4-bis della medesima legge. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha compiuto ottanta anni di età, è affetto, tra le altre patologie, da atrofia cerebrale diffusa, eppertanto nella impossibilità di percepire il carattere retributivo della pena e, men che meno, quello rieducativo, ed è, infine, invalido al 100% (nè potrebbe essere altrimenti). Su tali premesse costituisce suo diritto espiare la pena attraverso la misura alternativa della detenzione domiciliare e non ha il giudice a quo tenuto conto del complesso normativo disciplinante la specifica fattispecie, omettendo di motivare al riguardo.

4.2 Va altresì rilevato, come ulteriore profilo di illegittimità, che l’onere dell’osservazione ricade esclusivamente sulla P.A. e che, pertanto, dalle omissioni amministrative in tale senso non possono trarsi ragioni di ostati vita all’applicazione della misura invocata, posto che non può il colpevole comportamento dell’istituzione penitenziaria riverberarsi negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del detenuto.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, l’ordinanza in esame va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame della vicenda procedimentale alla luce dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *