Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Modena in data 18.06.2010, con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a L.P. ed a V.R., quale amministratore il primo e legale rappresentante il secondo della AG. OP. srl e della Oleoidraulica spa, la pena di anni uno e mesi nove di reclusione, pena sospesa, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 16, così qualificata la condotta originariamente contestata a mente degli artt. 110 e 81 c.p. e L. n. 497 del 1975, art. 9 e L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 1, propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma deducendo violazione di legge e difetto di motivazione della decisione oggetto del gravame, in relazione alle norme incriminatici inizialmente contestate. Lamenta, in particolare, il procuratore ricorrente l’illegittimità della patteggiata riqualificazione della condotta e questo sul rilievo che, pur dovendosi riconoscere la possibilità di utilizzo sia civile sia militare al materiale oggetto della contestazione (332 cilindri idraulici "Cilinder – PII missile Launcher" di vario tipo) gli stessi sono a prevalente destinazione militare, dato questo che rende illegittima l’impugnata diversa qualificazione giuridica della condotta. Non solo, ad avviso del procuratore ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione nel patteggiamento per cui è causa, la parte di condotta contestata relativa alla fabbricazione di parti di armi da guerra senza la prescritta autorizzazione, posto che di essa nulla dice la motivazione impugnata allorchè argomenta sulla riqualificazione patteggiata.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 La possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione per denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo, come è noto, ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito il principio secondo cui con il ricorso per cassazione può essere denunciata l’erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perchè è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 ad imporre siffatto controllo.
Questo collegio condivide l’orientamento delle Sezioni unite, in quanto il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati.
Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, si ritiene che l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch’essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3A, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6A, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta; Sez. 6A, 20/11/2008, n. 45688; Sez. 3A, 23/10/2007, n. 44278; Sez. 4A, 11/03/2010, n. 10692).
2.2 Nel caso di specie non può affatto qualificarsi la operata riqualificazione della condotta inizialmente contestata agli imputati manifestamente erronea, poggiando essa su argomenti letterali della normativa vigente oggettivamente di non certa portata ermeneutica. La norma applicata infatti dal GIP in luogo di quella originariamente contestata col capo di imputazione, fa infatti riferimento al D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 16, successiva pertanto a quella di cui di cui alla L. n. 497 del 1975, art. 9 e L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 1, il quale, come è noto, dispone, tra l’altro, che "1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 Euro". 2.3 Ciò premesso è circostanza pacifica acquisita al processo e non contestata dallo stesso Procuratore ricorrente che, nella fattispecie, il materiale in sequestro era suscettibile di utilizzo sia per fini civili, sia per fini militari, nè in tale ambito di duplice utilizzabilità distingue la legge l’utilizzo più o meno prevalente.
Di qui la conclusione che la riqualificazione della condotta di cui al patteggiamento per cui è causa non può affatto ritenersi palesemente in violazione di legge e che, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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