Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-05-2011, n. 18607 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza in data 14.7.2010 il tribunale di Napoli, nel processo penale contro A.C.O. + 37, rinviati a giudizio taluni per una serie di delitti relativi alla spaccio di stupefacenti, tal’altri per delitti di tratta delle persone ai fini di induzione e sfruttamento della prostituzione e per delitti di favoreggiamento le immigrazioni clandestine, rilevava, ai sensi dell’art. 15 c.p.p., la propria incompetenza per materia in ordine ai reati p. e p. dall’art. 601 c.p., la competenza, invece, della Corte di assise di Napoli e, per connessione, anche degli altri reati contestati.

A sua volta la Corte di Assise, a cui erano stati trasmessi gli atti, con ordinanza 3.11.2010, ha trasmesso gli atti alla corte di Cassazione rilevando il conflitto negativo di competenza in ordine ai reati relativi agli stupefacenti, non di competenza propria per il non potersi configurare alcun rapporto di connessione con i reati, per l’appunto, di tratta delle persone e quelli, sì connessi, relativi alla immigrazione clandestina.

Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito solo nella parte in cui i due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione dei medesimi fatti, attribuiti alle stesse persone, costitutivi dei reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 – capi di imputazione da 1 a 70 e da 104 a 123 -: per questa parte deve dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli. Deve dichiararsi, di conseguenza, l’insussistenza del conflitto con riferimento ai reati relativi alla tratta delle persone,di pacifica competenza della corte di assise.

Invero tra i delitti relativi al traffico ed allo spaccio di stupefacenti non si registra, dalle imputazioni così come formulate, alcuna connessione con gli ulteriori reati – capi da 71 a 103 – sia per la diversità dei soggetti delle associazioni rispettivamente finalizzate al traffico di eroina e cocaina, da un lato, ed alla tratta in schiavitù, con i reati, a questi ultimi connessi, contro le immigrazioni clandestine, dall’altro, sia per la non emersione di elementi di fatto deponenti per il perseguimento di un unico disegno criminoso da parte di quei soggetti imputati di entrambe le tipologie di reato de quibus. A nulla rileva, ai fini della determinazione della competenza, il fatto che i reati siano emersi da una medesima articolata attività di indagine, con la conseguente identità delle medesime fonti di prova, perchè l’eventuale connessione probatoria non rileva ai fini dello spostamento della competenza.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Napoli quanto agli imputati e ai reati di cui ai capi da 1 a 70 e da 104 a 123 e dispone trasmettersi gli atti relativi al tribunale predetto. Dichiara inesistente il conflitto quanto agli imputati ed ai reati di cui ai capi dal 71 al 103.

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