T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce il ricorrente che la Commissione medica locale dell’A.S.L. di Mantova ha emesso la certificazione abilitante il rilascio della patente di guida categoria A/B per la durata di 1 anno.

Di seguito ha presentato ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti sostenendo il proprio diritto alla conferma dell’idoneità per almeno 5 anni e producendo a sostegno referto medico privato dell’8/6/2009 (doc. 3). Dopo un esame neuropsicologico del 25/8/2009 e una valutazione complessiva del 28/8/2009, in data 10/11/2009 l’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Verona confermava il giudizio emesso dalla Commissione medica locale "con pari motivazione", e il Ministero recepiva detta conclusione respingendo il ricorso.

Avverso il provvedimento in epigrafe il Sig. F. propone gravame, deducendo quale unico e articolato motivo di diritto il difetto e la contraddittorietà della motivazione a sostegno del titolo abilitativo rilasciato per un periodo così breve, poiché nel certificato della Commissione medica locale (richiamato dall’Unità sanitaria territoriale delle F.S. di Verona) non si rintraccia alcun elemento sfavorevole ed anzi è affermata l’assenza di minorazioni invalidanti. Ad avviso del ricorrente dalle ulteriori valutazioni neuropsicologiche cui è stato sottoposto emerge una situazione psicofisica che permette il rinnovo per almeno 5 anni, in quanto:

o la visita neurologica 25/8/2009 (dott.ssa Forlani) "non ha evidenziato un deterioramento cognitivo diffuso. Si osservano deficit di memoria a breve termine…; tali difficoltà potrebbero essere in parte accentuate dalla presenza di note d’ansia durante la somministrazione……. Non si rilevano deficit attentivi, logici, verbali né di orientamento personale e spaziotemporale";

o il giudizio del dott. Stefano Avanzi del 28/8/2009 non evidenzia segni di deficit neurologici focali centrali nè periferici; si individuano lievi tremori che "non influiscono comunque sulla corretta esecuzione di movimenti manuali anche fini; la deambulazione è autonoma e sicura, in assenza di schemi patologici";

o è stata trascurata la certificazione allegata al ricorso gerarchico (visita del 31/3/2009);

o la patologia certificata dal medico curante non incide sull’idoneità e capacità di guidare il veicolo.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 13/4/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura la determinazione con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente contro il giudizio emesso dalla Commissione medica locale di Mantova il 14/5/2009, che ha dichiarato la sua idoneità alla guida con validità limitata ad 1 anno.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

Parte ricorrente ha puntualmente e minuziosamente ripercorso i passaggi delle relazioni mediche stese dagli specialisti ai quali si è sottoposto. Se può anche essere condivisibile la conclusione per cui il disturbo non incide allo stato sulla sua attitudine alla conduzione di una vettura, correttamente l’amministrazione ha optato per l’emissione di un titolo di breve durata, al fine di mantenere il costante monitoraggio della situazione. Il soggetto è affetto da psiconevrosi curata con uno specifico trattamento: nel contesto di prudenza e cautela che caratterizza la materia, la scelta dell’amministrazione risponde alla logica esigenza di vagliare con attenzione la perdurante capacità del ricorrente di mettersi alla guida di un veicolo con consapevolezza e lucidità. Al contempo la pretesa dell’istante è adeguatamente tutelata dal rilascio della patente, che gli consente comunque di

circolare, salvo il dovere (alla scadenza del periodo annuale) di sottoporsi a visita per verificare il permanere delle condizioni. Nel bilanciamento degli interessi in conflitto tale onere non risulta sproporzionato.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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