Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il signor P.A.M. è proprietario di un immobile nel Comune di Niscemi, per il quale in data 30/04/1986 ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, provvedendo al pagamento della relativa oblazione.
In data 20/05/2002, su richiesta d’integrazione documentale degli uffici comunali, il sig. Miccichè ha depositato ulteriori documenti.
Con provvedimento del 11/05/2007 il Comune ha chiesto il pagamento di euro Euro 3.564,38 a titolo di conguaglio dell’oblazione e di Euro 6059,96 a titolo di oneri concessori.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento deducendo le seguenti censure:
1/a) con riferimento alla richiesta di conguaglio dell’oblazione: intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985; inoltre, il Comune non avrebbe applicato le riduzioni previste dall’art. 34, comma 3° della legge n. 47/1985 in caso di abitazione principale;
1/b) con riferimento agli oneri concessori: intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2934 del cod. civ.; violazione dell’art. 26 della l.r. 37/1985 e dell’art. 24 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento;
2) violazione delle regole procedimentali previste dalla legislazione nazionale e regionale.
Il Comune di Niscemi regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, la causa è stata posta in decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente al primo motivo d’impugnazione, nella parte in cui deduce l’intervenuta prescrizione triennale del credito relativo al conguaglio dell’oblazione.
Ve precisato, in via preliminare, che seconda giurisprudenza consolidata l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. C.G.A. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 8 giugno 2007 n. 1644, e 29 settembre 2006, n. 1996; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 5 giugno 2004, n. 3394; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 11 dicembre 2003, n. 15215). Nella fattispecie in esame, quindi i rispettivi termini decorrono dal 20/05/2002, data in cui è stata adempiuta la richiesta d’integrazione, documentale formulata dal Comune di Niscemi.
Peraltro, dalla nota d’integrazione depositata in atti, si evince che la documentazione richiesta (relazione tecnica, copie disegni, conteggi plano volumetrici, perizia giurata, titolo di proprietà, foto) fosse effettivamente necessaria ai fini delle definitive determinazioni del Comune sulla domanda di sanatoria, e non pretestuosa o dilatoria. Pertanto, appare corretto fissare il dies a quo della decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’illecito e alla quantificazione dell’oblazione e degli oneri concessori (in tal senso cfr. T.A.R. Sardegna sez. II, 17 novembre 2010, n. 2600, secondo cui "la decorrenza del termine di prescrizione presuppone (tanto in favore della P.A. per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la "ratio" sottesa all’art. 2935 cod. civ. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non "… dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
In applicazione delle norme sopra citate e dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso in esame, il termine di trentasei mesi, è scaduto in data 20/05/2005, per cui, il provvedimento impugnato, nella parte in cui richiede il pagamento del conguaglio dell’oblazione, afferisce ad un credito ormai prescritto e, quindi, inesigibile.
2. Il ricorso è invece infondato, con riferimento alla richiesta di pagamento degli oneri concessori.
Sulla questione, va, in primo luogo, rilevato che l’atto con cui il Comune determina e richiede il pagamento degli oneri concessori, involge questioni di diritto soggettivo, rispetto alle quali opera il termine ordinario di prescrizione,.
Inoltre, in applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati sub 1),il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 mesi per la formazione del silenzio – assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa, a corredo della domanda di rilascio della concessione edilizia in sanatoria; pertanto, è dal compimento di questi ventiquattro mesi che decorre il termine decennale di prescrizione degli oneri concessori.
Premesso ciò, come sopra rilevato, la domanda di sanatoria è stata corredata della documentazione necessaria alla sua definizione con l’integrazione del 20/05/2002, il che significa che il termine di prescrizione decennale previsto per gli oneri concessori, una volta formatosi il silenzio assenso, è iniziato a decorrere il 20/05/2004, con la conseguenza che alla data di adozione del provvedimento impugnato non era intervenuta alcuna prescrizione del diritto del Comune di richiedere il pagamento degli oneri concessori.
3. Devono infine, essere disattese le censure concernenti la violazione delle regole partecipative del procedimento amministrativo formulate nel secondo motivo di ricorso poiché, si tratta del naturale esito di un procedimento avviato ad istanza di parte con la domanda di condono edilizio presentata dallo stesso ricorrente; inoltre, non si può non tenere conto della circostanza che l’azione volta ad ottenere il pagamento degli oneri concessori attiene ad una posizione di diritto soggettivo, mentre la legge n. 241/1990 e la legge regionale 10/1991 si applicano soltanto all’attività a carattere provvedimentale di diritto pubblico e non all’attività di diritto privato e/o paritetica della Pubblica Amministrazione. (in tal senso cfr. T.A.R. Basilicata, 02 agosto 2005, n. 743)
4. In conclusione, il presente ricorso è fondato limitatamente alla dedotta prescrizione del diritto del conguaglio dell’oblazione, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato; esso è invece infondato per le restanti censure e deve essere respinto.
5. In relazione alla reciprocità dei capi soccombenza può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie in parte in ricorso indicato in epigrafe, nei termini e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato; respinge il ricorso nella rimanente parte.
Spese compensate.
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