Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La procura generale presso la Corte di Appello di Ancona ha presentato ricorso avverso la sentenza 10.6.2010 del Gup del tribunale di Pesaro, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di V.E. e R.C. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post- fallimentare, perchè estinto per prescrizione.
Secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente ritenuto che il termine prescrizionale sia decorso dalla data dell’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, cioè dal 18.1.1994, mentre deve ritenersi che il decorso del termine abbia inizio dalla data della condotta lesiva degli interessi dei creditori, cioè dal 20.12.2000.
Il ricorso merita accoglimento, conformemente al concorde orientamento di dottrina e giurisprudenza, secondo cui, nel reato di bancarotta post-fallimentare il momento consumativo coincide con quello in cui si realizzino le ipotesi tipiche di cui alla L. Fall., art. 216, salva la configurazione di reati permanenti, propria delle condotte di occultamento. Questa interpretazione della norma è razionalmente giustificata da due elementi:
1. dalla strutturazione in chiave patrifionialistica del delitto di bancarotta fraudolenta, concepito come reato a tutela degli interessi patrimoniali dei creditori del fallito, con evento costituito dalla lesione o messa in pericolo di tali interessi.
2. dalla proiezione di questa concezione patrimoniale della bancarotta sull’orientamento interpretativo che fissa il momento consumativo (e quindi la decorrenza del termine di prescrizione) alla data che agevoli al massimo questa tutela e quindi, in caso di bancarotta prefallimentare, alla data della emissione della sentenza di fallimento;in caso di bancarotta postfallimentare ,alla data della realizzazione delle ipotesi tipiche previste dalla L. Fall., art. 216.
Questa conformità di criterio di interpretazione risponde anche a un’esigenza di razionale trattamento paritario degli autori delle due ipotesi di reato di bancarotta patrimoniale, mentre una difformità si tradurrebbe in un trattamento irrazionalmente privilegiato per i responsabili di condotte illecite successive alla dichiarazione di fallimento, che potrebbero usufruire di un più breve termine prescrizionale e quindi di un’iniqua impunità.
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Pesaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Pesaro per nuovo esame.
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