Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 11-05-2011, n. 18540

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NTUS ANTIOCO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato in data 14 maggio 2009 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.F. in ordine ai delitti di lesione personale aggravata ai danni di D.B. e minaccia continuata ai danni dello stesso e di D.A., per concessione del perdono giudiziale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.B., nella sua qualità di persona offesa dal reato, affidandolo a un solo motivo;

con esso eccepisce la violazione del con-traddittorio insita nell’aver celebrato l’udienza preliminare senza averne dato preventivo avviso alla persona offesa.

Il ricorso è inammissibile, non essendo dalla legge riconosciuta alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa a conclusione del giudizio abbreviato.

Non giova opporre che al D. sia stata impedita la possibilità di costituirsi parte civile per omessa comunicazione dell’udienza. In realtà la disamina degli atti processuali (consentita in questa sede dalla natura della questione affrontata) permette di constatare che la fissazione dell’udienza preliminare è stata a suo tempo comunicata alle persone offese dal reato, D.B. e A. D.; successivamente, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, è stato ad essi notificato un ulteriore atto col quale li si è avvisati di non più comparire per l’originaria udienza del 3 luglio 2009 e li si è informati della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per il giorno 14 maggio 2009: senza, peraltro, invitarli a comparire in quella data, ma soltanto rendendoli edotti della possibilità di assumere informazioni in cancelleria circa l’esito del procedimento.

Siffatto modo di formulare la comunicazione è stato, sicuramente, irrituale; ma non può certamente affermarsi che abbia frapposto un reale impedimento alla costituzione di parte civile, essendo stata comunque resa nota al D. la data dell’udienza e non potendo, d’altronde, il pur inusitato tenore di una comunicazione della cancelleria frapporre un efficace ostacolo all’esercizio del diritto della persona offesa di costituirsi parte civile nel giudizio abbreviato, secondo la previsione dell’art. 441 c.p.p., comma 2 e con le conseguenze ivi indicate.

L’avere omesso la pur possibile costituzione ha privato, pertanto, il D. della legittimazione ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio abbreviato. D’altra parte, quand’anche egli avesse effettivamente assunto la veste di parte civile, gli sarebbe stato consentito di gravarsi soltanto ai fini civili e non anche a quelli penali, quest’ultima facoltà essendo riservata al pubblico ministero; ma gli interessi civili non rimangono in alcun modo pregiudicati dalla sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, essendo sempre possibile l’esercizio della relativa azione in separata sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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