T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 410 Ordinanze

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il comune di Alatri ha ordinato al ricorrente l’immediata rimozione di un cancello sul presupposto che lo stesso insista su uno stradello di proprietà pubblica. Il ricorrente è proprietario di un complesso immobiliare sito di Alatri che comprende numerosi mappali, tra cui mappale foglio 66 particella 309, al cui accesso è apposto il cancello di cui in esame adiacente ad un edificio adibito al culto cattolico indicato al catasto come particella 309 sub 1 cat. E7. Per quel che qui interessa, sostiene il comune resistente che il cancello del ricorrente avrebbe impedito il passaggio ad un preteso tratto di strada Sant’Emidio che si dipartirebbe dallo stesso cancello fino al fiume Cosa. Il comune in data 28 dicembre 2009 ha inviato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento per l’esercizio della tutela possessoria ex art. 378 L. 2248/1865 cui ha fatto seguito l’ordinanza di sgombero 143 del 23 settembre 2010 qui impugnata.

Con ordinanza collegiale R.O. 443/2010 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva, già accolta con decreto monocratico 414/2010. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l’intervento ad opponendum, in quanto irritualmente proposto senza essere notificato alle parti costituite ex art. 50 C.p.a. Va poi esaminata l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall’amministratore resistente. Ritiene il collegio di dover dichiarare la propria giurisdizione in quanto la causa petendi della presente controversia non investe, in via principale, la natura demaniale del bene, bensì la legittimità del provvedimento di sgombero che verrebbe esclusa nell’ipotesi – ritenuta tale in sede cautelare – in cui vi fossero dubbi sulla natura demaniale del bene, con ciò venendo meno il presupposto per il legittimo esercizio dell’autotutela possessoria (cfr. Cass. SSUU 3171/2011). In altre parole "La questione della proprietà privata di un’area introdotta nel giudizio amministrativo, quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume l’illegittimità dell’atto poiché basato sull’erroneo presupposto della demanialità dell’area, quindi in definitiva con travisamento dei fatti, essendo questione introdotta al solo scopo di contestare la fondatezza dell’atto impugnato, ben può essere esaminata dal giudice amministrativo incidenter tantum senza che, in ragione di essa, si innesti nel processo in via principale una questione in ordine alla proprietà dell’area" (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010, n. 398).

Deduce il ricorrente illegittimità per violazione dell’art. 378 legge 2248/1865 all.f; inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti. La censura risulta fondata. Infatti, il comune di Alatri non riesce a dimostrare la natura pubblica del pezzo di terreno sul quale insiste il cancello che si pretende di rimuovere e, quindi, non giustifica il presupposto dell’autotutela possessoria che risulta del tutto illegittima. E’ pur vero che " le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale ai sensi degli art. 7 e 8 L. 12 febbraio 1958 n. 126 – ora dal d.lgs. 285/95 – non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alla strada; l’atto di classificazione non ha, infatti, altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l’assegnazione della strada alla rispettiva classe" (TAR Campania, sez. I, sent. 316/93, oltre a Consiglio di Stato 7831/2003, ed altre) e che: "L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso…omissis…" Consiglio di Stato, Sez. V – Ordinanza 29 aprile 2010, n. 1968. Ma tuttavia nemmeno queste circostanze, quali presunzioni semplici, sussistono a giustificare la natura pubblica del bene. L’autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce espressione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione solo per l’autotutela di beni pubblici la cui natura deve essere dimostrata dall’amministrazione che adotta il provvedimento possessorio. Il ricorso deve pertanto essere accolto in quanto fondato. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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