Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 12-05-2011, n. 18829 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Va premesso, in punto di fatto che, in data 26.5.09, accogliendo la richiesta del P.M., il G.i.p. ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla Guardia di Finanza (ed ha emesso il relativo decreto) con riferimento ad una serie di beni immobili intestati all’odierna ricorrente nonchè al marito E.L. (considerato dall’accusa uno degli artefici principali delle truffe ai danni dello Stato e delle altre violazioni fiscali per le quali si procede) fino alla concorrenza dell’importo di 148.570.850,66 Euro. Si è trattato di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 11;

A seguito di istanza di dissequestro della P., il G.i.p. ha respinto ed il Tribunale per il Riesame, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato anche l’appello tranne che per la quota di metà dell’appezzamento di terreno sito nel comune di (OMISSIS) che ha dissequestrato e restituito all’odierna ricorrente.

Avverso tale decisione, la P. ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione di legge penale e processuale ( art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) facendo notare, in primo luogo, che il Tribunale per il Riesame ha errato nel dissequestrare solo il terreno e non anche il fabbricato (siti, rispettivamente, in loc. (OMISSIS) ed in via (OMISSIS)) perchè la difesa, già nell’atto di appello, aveva dimostrato per entrambi che si trattava di beni acquisiti in forza di donazione da parte dei genitori della signora P.. A riprova della svista, la difesa allega l’atto pubblico di donazione.

Si contesta, poi, l’assunto del Tribunale secondo cui la signora P., dal 1998 al 2006, ha presentato delle dichiarazioni dei redditi tali che le sue disponibilità effettive risultavano incompatibili con un’acquisizione dei beni sequestrati e si fa notare che alcuni dei beni sequestrati sono stati acquisitati in epoca antecedente, vale a dire 1980, 1991 e 1992, sì che le asserite "indisponibilità" finanziarie sono riferite ad epoca successiva.

Si fa, poi, notare che, per consolidato principio giurisprudenziale, quando il bene sia intestato a terzi "incombe all’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene" (sez. 2^, 10.1.08, n. 3990; sez. 2^, 23.6.04, n. 35628; sez. 2^, 21.2.O8, n. 26714). Orbene, nella specie, dal citato atto di donazione, si evince che la P. ha ricevuto plurime donazioni da parte dei genitori ed aveva anche accesso al conto corrente della madre e non sono neppure state svolte indagini per verificare eventuali redditi da lavoro in capo alla P. che invece (v. misura Camera di Commercio prodotta) è socia di un esercizio commerciale. Il tutto, senza tralasciare di far notare che alcuni di tali immobili sono stati acquisitati in comproprietà con terze persone.

Per quanto attiene, poi, all’epoca di acquisto dei beni immobili in discussione – si contesta l’asserzione di ininfluenza del Tribunale (formulata sul rilievo che la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato non postulano un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato ipotizzato – Sez. 2^, 20.12.06, n. 10838 – perchè la misura cautelare in questione mira a colpire le disponibilità finanziarie dell’indagato) e si fa notare che, invece, la S.C. ha attribuito rilevanza all’"epoca remota dell’acquisto" (sez. 1^, 15.1.09, 8404).

In ogni caso, dal momento che (come ricordato dai Tribunale) è possibile che la confisca per equivalente aggredisca anche beni "svincolati" da qualsiasi vincolo pertinenziale con il reato, costituendo ciò (secondo la ricorrente) il "contenuto sanzionatorio di questa particolare forma di confisca" e, quindi, il suo oggetto, si imporrebbe un rispetto del principio di irretroattività e, di conseguenza, una sua applicazione solo a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore ed a beni acquisiti successivamente all’introduzione di tali norme. Pertanto, nella specie, quegli immobili che sono stati acquisiti negli anni 1980/1999 non dovrebbero poter essere sequestrati.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di concorso tra il delitto di truffa aggravata e quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, la ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui tra le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8 e quella del capoverso dell’art. 640 c.p. deve trovare applicazione il principio di specialità a favore della normativa ad hoc. La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Il provvedimento del Tribunale per il Riesame muove dalla considerazione che, versandosi in un caso di appello il collegio è tenuto ad esaminare solo le questioni già sollevate dinanzi al G.i.p. "non potendo il ricorrente far valere ulteriori motivi di lagnanza" (sez. 1^, 15.12.97 n. 1133). Ciò non di meno, esso risulta censurabile già nel fatto di non avere tenuto in adeguata considerazione la documentazione portata alla sua attenzione a proposito dei beni donati dai genitori alla P. dissequestrando, perciò, solo una parte di essi.

Ma la decisione in esame merita rivalutazione anche perchè – essendo stata pronunciata prima della decisione di queste Sezioni Unite (28.10.10, Giordano, rv. 248865) – non ha affrontato con il dovuto approfondimento il tema della possibilità di concorso tra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato e la fattispecie penale tributaria in materia di frode fiscale ( D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8).

E’ ben vero, infatti, che anche la recente pronunzia lascia aperta la possibilità al concorso tra le due ipotesi criminose nella misura in cui "dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni ma è, appunto, questo aspetto che il Tribunale per il Riesame avrebbe dovuto affrontare più nel dettaglio e chiarire proprio con riferimento alla fattispecie concreta.

Il tutto, senza tralasciare di osservare che, in ogni caso, la decisione qui impugnata risulta alquanto sommaria nell’equiparare la disponibilità dei beni intestati alla P. ad una loro possibile analoga "disponibilità", a favore dell’imputato E., che non può essere semplicemente presunta ma essere desumibile logicamente 0 per facta Concludentia (Sez. 2^, 20.12.06, Napoletano, Rv. 235828).

E’ di certo indiziante il fatto che E., come si dice da parte dei giudici di merito, si serviva sistematicamente di "teste di legno" per intestare loro fittiziamente i propri beni ma, anche alla luce delle numerose obiezioni difensive (illustrate anche nel presente ricorso) che puntualizzano tra i differenti beni, sarebbe stato auspicabile un maggiore approfondimento che meglio delineasse i contorni dei reati ipotizzati e, segnatamente, di quello di truffa aggravata, unico idoneo a giustificare la misura della confisca per equivalente.

Ciò, tanto più se si considera che il Tribunale, dopo avere (in modo teoricamente accettabile) dichiarato la possibilità di concorso del reato di cui all’art. 640 cpv. con quello previsto dalla norma speciale, è venuto meno alla propria dichiarazione di intenti (f. 3) di "analizzare" le condotte integrative della truffa ed evidenziare "elementi diversi ed ulteriori il cui disvalore non può ritenersi assorbito dalle condotte di emissione o utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti" perchè, di fatto, l’enunciazione si è risolta in una petizione di principio che ha finito per dare per acquisita la ricorrenza del titolo di reato che avrebbe dovuto legittimare l’emissione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, le ulteriori notazioni svolte (a proposito, ad esempio del sistematico ricorso a "teste di legno" ovvero alla presentazione, da parte della P., di dichiarazioni dei redditi incompatibili le sue disponibilità effettive con i beni sequestrati) finiscono – come già accennato – per essere alquanto generiche e svincolate dal contesto e dalla obiettività dei beni e delle condotte di cui si discute.

Anche per quel che attiene, poi, alla, pur giusta, affermazione di principio che la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato non postulano un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato ipotizzato (sez. 2^, 20.12.06, n. 10838) si impone una "contestualizzazione" del concetto alla luce del rilievo che la norma di cui all’art. 322 ter c.p. è stata introdotta solo con L. n. 300 del 2000 per cui – dovendosi ritenere valido anche per la misura di sicurezza in esame il principio di irretroattività della disposizione meno favorevole – la misura cautelare in discussione, funzionale alla confisca, non potrebbe in ogni caso riferirsi a beni acquisiti con condotte, sia pure verosimilmente illecite, antecedenti la data di introduzione dell’istituto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, è quindi evidente che il provvedimento qui impugnato non risulta congruamente motivato nè sotto il profilo dei reati contestati e qui concretamente ipotizzagli, nè con riferimento alle documentate censure dell’odierna ricorrente.

Si impone, pertanto un annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame alla luce dei rilievi delineati in precedenza.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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