Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18643 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, emessa il 10.06.2010, applicativa della misura custodiale in carcere per il reato di costituzione di un sodalizio criminoso volto alla realizzazione di molteplici reati contro il patrimonio, fiscali, contro l’amministrazione della giustizia e di concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di evasione di imposta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ricorre la difesa del D.F. deducendo:

1) violazione degli artt. 12 e 16 sulla competenza per territorio rispetto ai reati connessi di cui ai capi 1) 24) 36 dell’ordinanza genetica perchè, pur avendo il giudice di Cosenza, riconosciuto continuazione e connessione tra le ipotesi delittuose avesse rimesso al giudice di Rossano solo il reato di associazione a delinquere, trattenendo la cognizione dei reati ascritti sub 24 e 36, e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte e della sentenza n. 40537/2009. 2) Errata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p.; il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto il ruolo di coordinatore del D.F. sul presupposto erroneo che lo stesso fosse amministratore fittizio o paravento di V.F. nella conduzione della Formatec srl e ciò in contrasto con la tempistica di fatti rilevanti che vedono il D.F. amministrare la società da anni prima dell’intervento della società Procal di V..

3) Violazione dei principi sulla sussistenza delle esigenze cautelari per contrasto con il disposto dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p., commi 1 e 3 sia relative alla esigenza di prevenire l’inquinamento probatorio sia la reiterazione dei reati.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 In ordine al primo motivo è d’uopo ricordare che la giurisprudenza annosa, costante e reiterata di questa Corte ha già deciso che ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell’eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (tra le tante: rv. 245503;

rv. 212348, rv. 240309) e tale circostanza non emerge dalla motivazione impugnata nè è stata prospettata dal ricorrente.

2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento del provvedimento impugnato, con una motivazione che da ampia ricostruzione dei fatti e, in punto di colpevolezza, individua con precisione gli aspetti più rilevanti della illecita attività del D.F.. Di contro il ricorso non individua specifici vizi della motivazioni ma avanza perplessità interpretative su dati di fatto (relativi al sequestro di un computer, al contenuto dei documenti ivi archiviati; ai prospetti degli accertamenti bancari e delle fatture ed altro) che sfuggono al controllo di pura legittimità di questa Corte.

2.3 La motivazione dell’ordinanza impugnata da atto non solo degli elementi probatori acquisiti ma anche della loro logica concatenazione; emerge così dalle analisi e dalle ricostruzioni tecniche ad opera dei consulenti del P.M., dal contenuto delle conversazioni telefoniche e tra presenti e da quello della documentazione sequestrata, che la finalità della condotta gli indagati era quella di indurre in errore i funzionari pubblici ed ottenere l’erogazione di contributi pubblici. Gli indagati hanno posto in essere una serie di artifici e raggiri volti non solo a documentare oneri di spesa gelativi alla realizzazione di programmi di investimento agevolato, nettamente superiori a quelli sostenuti ma anche ad attestare un apporto di mezzi propri da parte dei soci(come previsto dai decreti di concessione delle agevolazioni) in realtà mai concretamente realizzati. Del tutto adeguata, in punto di sufficienza e gravità degli indizi, è pertanto la motivazione.

2.4 Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile perchè il Tribunale, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, integrando la motivazione del GIP sul punto, ha compiutamente ed adeguatamente motivato proprio sui punti che il ricorrente denuncia non esaminati. In particolare il Tribunale ha precisato che il tempo trascorso dai fatti non interferisce con l’attualità delle esigenze cautelari le quali, piuttosto, rimangono ancorate all’indole e alla capacità a delinquere dell’interessato che devono essere correlate alle possibilità, attuali e concrete, dell’indagato di reiterare i delitti anche attraverso l’intervento inquinatorio dei soggetti ed enti esteri coinvolti nella vicenda.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provvede a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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