Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-05-2011, n. 19051 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vaggi E., che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 05.04.2011 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva la richiesta di consegna di S.M. C., destinatario di mandato di arresto europeo dell’A.G. romena, emesso per l’esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione inflitta per il reato di rapina dal Tribunale di Buhusi con sentenza definitiva del 15.03.2010, subordinando peraltro la consegna alla condizione del rinvio dello S. in Italia per l’espiazione della pena.

2.- Propone ricorso il consegnando, deducendo che:

a.- è erroneo il riferimento al reato di rapina;

b.- è erronea la ritenuta esclusione della sua stabile dimora in Italia;

c.- ha pendente in Italia un processo come imputato e parte lesa;

d.- il processo a suo carico si è svolto senza che egli ne abbia avuto conoscenza, in sua assenza, in violazione di quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 (lett. g);

e.- la pena inflitta è sproporzionata.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso di cui sopra sub 2.a. è infondato e inconferente, in quanto contesta la qualificazione del reato correttamente operata in sentenza sulla base del fatto commesso, richiamando la diversa qualificazione (furto aggravato) data dall’A.G. romena), comunque non ostativa alla consegna.

Il motivo di cui sopra sub 2.d. è meramente asserito e superato comunque dalle garanzie offerte al riguardo dall’ordinamento romeno (art. 522, comma 1 del codice di rito rumeno), a mente della L. 69 del 2005, art. 19, lett. a).

Il motivo di cui sopra sub 2.e. pretende una intromissione dello Stato richiesto nelle scelte legislative rimesse allo Stato di emissione (e che non appaiono comunque tali da violare i diritti fondamentali della persona).

Quanto al motivo di cui sopra sub 2.b., deve rilevarsi che la sentenza impugnata è incorsa in una palese contraddizione, in quanto, mentre, da un lato, premessa correttamente la natura esecutiva del MAE allegato dall’Autorità romena, esclude che lo S. abbia fornito la prova di un suo stabile radicamento in Italia, dall’altro fa riferimento all’art. 19 della L. 60 del 2005, relativo al MAE processuale, e, nel dispositivo, in applicazione di tale articolo, e sul presupposto, contrastante con quanto ritenuto in motivazione, della residenza dello S. in Italia, ne subordina la consegna alla condizione del rinvio nel nostro Stato per l’espiazione della pena.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, perchè sciolga le contraddizioni sopra evidenziate, tenendo presente la recente sentenza n. 227 del 24.06.2010 della Corte costituzionale (citata peraltro anche nella sentenza impugnata), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

Resta assorbito il motivo di ricorso di cui sopra sub 2.c.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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