Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 5 maggio 2009, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato D.G.D. colpevole del reato di evasione, riduceva la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto.
Esponevano in fatto i giudici del merito che il D.G., in stato di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter O.P., non era stato reperito nel luogo di detenzione nel corso di un controllo.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato propone ricorso per cassazione, con cui denuncia:
– il vizio della motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione il motivo di appello con cui sosteneva di essersi allontanato da casa per andare a far visita all’anziana madre ricoverata in una casa per anziani. La valutazione di questa circostanza era decisiva in quanto giustificava la condotta di evasione. In ogni caso, il rientro spontaneo avrebbe giustificato una diminuzione ai sensi dell’art. 385 c.p., comma 4.
– la violazione di legge, in quanto, al momento dei fatti, l’imputato era sottoposto alla detenzione domiciliare, ex art. 47-ter O.P. e, pertanto, l’allontanamento inferiore alle 12 ore escludeva la configurabilità del reato di evasione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2. Risulta privo di pregio giuridico il secondo motivo. Integra infatti il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare, in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale, ma solo disciplinare (Sez. 6, n. 48547 del 21/10/2009, dep. 18/12/2009, Pitorri, Rv. 245533).
3. Fondato è invece il primo motivo, quanto all’omessa motivazione da parte del giudice dell’appello in relazione ad una specifica doglianza contenuta nei motivi di gravame.
La Corte di appello ha infatti del tutto omesso l’esame del motivo – non illustrandolo neppure nella premessa della sentenza impugnata – con il quale l’imputato chiedeva l’assoluzione dal reato di evasione, in considerazione delle ragioni che lo avevano spinto ad abbandonare il domicilio.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
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